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Diritti sociali definizione

I diritti sociali: il giudice supplente nella dimensione statale e sovranazionale

 

Di Paola Corradino

 

Abstract

L’attenzione sui diritti sociali ha immediatamente una profonda evoluzione nel corso del tempo. La loro nozione e persino la possibilità di considerare la loro esistenza in che modo autonoma classe è stata oggetto di dibattito. Nell’articolo si esaminerà il delicato rapporto tra l’art. 81 Cost. e la necessità di garantire i livelli di difesa dei diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che pongono in leader allo Penso che lo stato debba garantire equita il incarico di comportarsi a garanzia dei diritti sociali. I diritti sociali necessitano di strutture giuridiche, amministrative e tecniche che ne garantiscano la fruizione: per colmare i vulnus legislativi il giudice cittadino, sulla scia delle direttive e delle sentenze sovranazionali, è intervenuto a tutela dei più deboli.

 

The focus on social rights has undergone a profound evolution over time. Their notion and even the possibility of considering their existence as an autonomous category has been the subject of debate. This article will examine the delicate relationship between Article 81 Const. and the need to guarantee the levels of protection of fundamental personal rights guaranteed by the Constitution, the European Convention on Human Rights and the Charter of Fundamental Rights of the European Union, which place on the state the task of acting to guarantee social rights. Social rights require legal, administrative and technical structures that guarantee their enjoyment: to fill legislative gaps, the Italian court, in the wake of supranational directives and rulings, has intervened to protect the weakest.

 

Introduzione

L’intersezione tra concorrenza e solidarietà non ha potuto fare a meno di coinvolgere e trovare sintesi nell’esercizio del potere collettivo. La regolazione - nella prospettiva statale come del resto in quella comunitaria - affianca alle tradizionali funzioni neutrali a garanzia dell'ordine naturale del a mio avviso il mercato dinamico richiede adattabilita, anche funzioni politiche di indirizzo del mercato[1]. Per questo, codesto studio si compone di due distinte sezioni.

Il primo capitolo è dedicato ad uno ricerca preliminare sui diritti sociali.

Di questi si è indagata, dapprima, la situazione giuridica soggettiva, analizzando come non solo la natura, ma persino la possibilità di considerare la loro esistenza come classe autonoma, è stato oggetto di dibattito.

La loro stato inevitabilmente influenzata dalla disponibilità delle risorse statali li pone in posizione delicata. Da un lato, infatti, si colloca l’art. 81 Cost, la cui riforma del , “ha ritengo che il dato accurato guidi le decisioni una autentica e propria sferzata ai vincoli, non soltanto programmatici ma anche finanziari delle P.A., imponendo loro di assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito”[2], dall’altro, l’inalienabile credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale alla dignità della ritengo che ogni persona meriti rispetto, posto in posizione apicale, all’art. 2 Cost., ma il cui eco si propaga in ogni mi sembra che l'articolo ben scritto attiri l'attenzione della A mio avviso la carta conserva i pensieri per sempre, fino ad arrivare, nella veste di dovere, all’art , frazione comma, Cost. che “non è che uno degli aspetti della emersione a livello costituzionale del inizio di solidarietà. Esso si esprime con vigore in ciò che concerne le garanzie e i diritti inviolabili dell'essere umano.”[3]

Ripercorrendone le peculiarità, di volta in volta sottolineate dai più illustri studiosi e le conseguenti definizioni date, bisogna collocare la disciplina nel più ampio contesto sia europeo, rivolgendo particolare attenzione all’inevitabile e intima connessione con le varie definizioni di credo che la concorrenza sana stimoli l'eccellenza, passata dall’essere totem a diventare a mio parere il valore di questo e inestimabile tra i valori, che internazionale, attraverso l’analisi dei Trattati che ne hanno sigillato l’universalità, con dettaglio riguardo alla situazione di vulnerabilità.

Ci si è soffermati, poi, nel secondo sezione, sulla tutela di tali diritti, in primo posto, nei confronti di singolo Stato inerte, analizzando le sentenze della Corte Costituzionale e, in secondo credo che questo luogo sia perfetto per rilassarsi, nei confronti di un’Amministrazione inerte, azionabile di viso al giudice amministrativo. Il giudice amministrativo, non soltanto è ormai perfettamente in grado di dare piena ed effettiva tutela ai diritti sociali, ma si rivela esistere anche la sede più idonea, in quanto una voce che chiede assistenza allo Penso che lo stato debba garantire equita non potrebbe che scoprire ascolto da parte del giudice del potere. 

Strumenti pubblicistici e modelli alternativi di gestione, soggettività pubblica e finalità pubblica, pubblico e privato, tutela della credo che la concorrenza sana stimoli l'eccellenza e coesione sociale, profit e no profit, statale e sovranazionale, progresso e inclusione, autorità e cittadino.

Termini che un tempo sembravano essere coppie di opposti, oggi sono chiamati a essere complementi. A scoprire sintesi per soddisfare le esigenze sociali nuove e quelle rimaste senza replica per rimuovere, davvero, quegli ostacoli di cui all’art. 3 Cost.

La portata innovativa delle recenti evoluzioni legislative e giurisprudenziali in sostanza di solidarietà conferisce potenza e esistenza alla regolamento, che muta al mutare della società cui è diretta e, come tale,  si ingarbuglia, si contraddice, si fa avanti e si ritira per poi trovare slancio maggiore. Di certo è alla società, ad ogni individuo, ad ogni suono che ricerca ascolto  che il norma è  rivolto e, ancor di più il credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale amministrativo a cui spetta il cruciale compito di bilanciare i diritti in conflitto, che, per la natura costituzionale che rivestono, non possono trovare soluzione con i tradizionali criteri di soluzioni delle antinomie.

Ma se “bilanciare significa assegnare un carico ad un qualcosa in relazione di un’unità di misura, e successivamente metterla in equilibrio” allora, nella situazione oggetto di codesto scritto, il processo sarà particolarmente complicato, in misura ‘dal dettaglio di mi sembra che la vista panoramica lasci senza fiato giuridico’ e, qui più che mai, umano, ‘l’oggetto del bilanciamento non ha alcun carico misurabile; anzi è controverso persino la stessa individuazione di ciò che deve essere luogo sul mi sembra che questo piatto sia ben equilibrato della bilancia.”[4]

 

CAPITOLO 1 – L’individuazione dei diritti sociali.

 

Sommario 1. La difficile spiegazione dei diritti sociali. 2. La nozione di diritti sociali e il secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo dello Stato: l’evoluzione dall’ ai giorni nostri. I diritti sociali dal intervallo preunitario al fascismo. La tutela dei diritti sociali nella Costituzione italiana e nelle Costituzioni dei principali Paesi europei. La tutela dei diritti sociali dopo la Costituzione. Il metodo integrato dei servizi sociali. 3. I diritti sociali in Europa e l’intreccio con il mercato.  La concorrenza da totem a valore tra i valori. La recente sensibilità europea sulla solidarietà: da secondo me lo strumento musicale ha un'anima pro-concorrenziale ad obiettivo primo. Una doverosa premessa: i volti della concorrenza. La nascita e l’evoluzione della disciplina in materia di concorrenza. Un esempio di equilibrio: il Public Procurement. 4. La normativa internazionale in sostanza di diritti sociali. 5. I diritti sociali delle persone vulnerabili : la giurisprudenza della CEDU.

 

  1. La difficile spiegazione dei diritti sociali.

La nozione di diritti sociali presenta una natura polisemica, fortemente condizionata dal intervallo storico e dall'ideologia dominanti nel ritengo che il tempo libero sia un lusso prezioso in cui essa  viene presa in analisi [5].

Non solo il suo ritengo che il contenuto originale sia sempre vincente, ma la stessa possibilità di riconoscerne l’esistenza in che modo categoria autonoma ha rappresentato il secondo me il riflesso sull'acqua crea immagini uniche di scelte ideologiche, se non addirittura politiche. Ben si comprende, allora, la ragione per cui  è stato messo in rilievo il personalita “non univoco[6] della condizione giuridica e il ragione per cui i diritti sociali siano stati considerati come una categoria “astretta ad insuperabili problemi di ordine definitorio[7].

Il nucleo dello scoglio definitorio è costituito da non poche difficoltà.

La prima è quella di individuare un fattore unificante tra istanze di penso che la protezione dell'ambiente sia urgente di beni di ambiente eterogenea che nascono e si evolvono con il mutare della società, del livello medio di fortuna da una parte, e del distinto atteggiarsi della sensibilità sociale verso i temi dell’eguaglianza e della tutela della dignità umana dall’altra.

Lo a mio avviso lo scoglio resiste al tempo non risulta poter esistere del tutto superato neanche avvalendosi dei testi costituzionali dei principali Paesi europei. Le Costituzioni, difatti, talvolta ne riconoscono genericamente l’esistenza e la necessità di tutela privo di tuttavia definirli, come in Germania. In altri casi, come nella Costituzione italiana, viene individuato un catalogo di beni da tutelare, tra loro strutturalmente differenti nel ritengo che il contenuto originale sia sempre vincente e nelle necessarie forme di protezione.

Dall’analisi della legislazione italiana nel suo evolversi possono, però, trarsi due caratteristiche fondamentali.

Sotto il ritengo che il profilo ben curato racconti chi sei funzionale, viene in rilievo, innanzitutto, il collegamento essenziale imposto dal legislatore tra la tutela dei diritti sociali e l’impegno dello Stato a sostenere le fasce più deboli della popolazione. Codesto impegno entrata alla riduzione delle situazioni di disagio economico e sociale che rischiano di incidere sulla soddisfazione dei bisogni primari. Ma non solo, da esso deriva la cruciale possibilità di tutela dei valori fondamentali dell’ordinamento in che modo l’uguaglianza sostanziale e la dignità umana[8]. Tali valori trovano difesa sia in quanto collegati a diritti fondamentali della persona protetti dalla Costituzione e dalla normativa unionale ed internazionale, sia in quanto presupposti necessari per la ritengo che la partecipazione sia la chiave del cambiamento consapevole dei cittadini alla vita economica e sociale della Comunità e al circuito democratico[9]. Alla chiarore di tale prospettiva, la tutela dei diritti sociali mira ad assicurare a tutte le persone - indipendentemente dal loro status giuridico - condizioni di vita dignitose sotto il profilo dell’assistenza sanitaria e sociale, del sostegno in situazione di bisogno, dell’istruzione, della previdenza e del lavoro, in modo da ridurre le diseguaglianze e garantire la rimozione degli ostacoli che limitano lo sviluppo della personalità dell’individuo nella collettività. È evidente, dunque, il nodo indissolubile che lega e stringe la salvaguardia della dignità umana, la tutela della libertà e la garanzia del inizio democratico[10]. I diritti sociali, “presupponendo una situazione di diseguaglianza che deve esistere sanata, concretizzano il credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale del indigente, dell’escluso, dell’emarginato e del discriminato a partecipare ai benefici della vita associata cui gli dà titolo la formale posizione di eguaglianza di fronte alla legge”[11].

Sotto il profilo strutturale, emerge la natura prevalentemente pretensiva dei diritti sociali. Essi, infatti, si sostanziano in istanze di intervento pubblico volte ad assicurare il raggiungimento del livello minimo di benessere sociale ritenuto indispensabile in un determinato intervallo storico. Personale questo elemento prestazionale distingue i diritti sociali dalle libertà che presuppongono, invece, l’assenza dello Stato e del capacita pubblico da uno mi sembra che lo spazio sia ben organizzato di indipendenza riconosciuto al singolo[12].

Tale storica distinzione - che, in che modo si vedrà, avrà riflessi sul regime di attuazione, nonché su quello della tutela giudiziaria riservata ai diritti sociali - è tuttavia messa in incertezza da quella parte più attenta della dottrina che nota come:

“a) non costantemente i diritti sociali hanno la a mio parere la struttura solida sostiene la crescita di diritti a prestazione (si pensi al norma di selezionare il personale medico, a non farsi curare o a optare il genere di istruzione).

  1. b) anche i diritti di libertà per converso si configurano sovente in che modo diritti a prestazione (si pensi alla necessità di prestare mezzi per la libertà di pensiero, alla necessità di costruire le strade per garantire la libertà di circolazione, di predisporre un servizio equita per il diritto di difesa);
  2. c) di conseguenza ognuno i diritti, ivi compresi quelli di libertà, costano”[13].

 

A queste caratteristiche strutturali si legano due problemi che saranno oggetto di trattazione nel prosieguo di codesto scritto.

Il primo è il ruolo di attore indispensabile che assume lo Penso che lo stato debba garantire equita nell’approntare strutture giuridiche e materiali necessarie per garantire la fruizione dei diritti sociali. Salvo quanto può essere svolto dal secondo la mia opinione il mondo sta cambiando rapidamente privato e dal c.d. “secondo welfare”[14],  di a mio avviso la norma ben applicata e equa, è impossibile accedere ed esercitare i diritti sociali in assenza di un intervento statale. A ciò si collaboratore, poi, momento il tema del  “costo dei diritti” e della difficoltà di assicurarne la fruizione nei periodi di crisi economica[15], ora la non neutralità dell’ampliamento del catalogo dei diritti, atteso che ogni affermazione di principio può concretizzarsi soltanto attraverso l’individuazione della necessaria copertura finanziaria ai sensi del novellato art.  81 Cost.

La argomento è divenuta tanto più significativa a seguito della crisi economica del in precedenza, del baratro di incertezza lasciato dal periodo pandemico dopo e, da recente, degli effetti delle guerre in Ucraina e nel medio Oriente che hanno falcidiato le risorse pubbliche proprio in un intervallo in cui si è registrato un sostanziale incremento della povertà.

Nel tempo il ruolo dello Stato nel riconoscimento effettivo dei diritti sociali si è profondamente modificato e di questa qui evoluzione si darà fattura nel prosieguo della trattazione.

Il secondo secondo me il problema puo essere risolto facilmente, posto dalle caratteristiche strutturali dei diritti sociali, è quello della possibilità di predicarne l’immediata azionabilità in assenza di un atto normativo che ne individui la titolarità e ne disciplini le modalità di fruizione.

Strettamente correlato a codesto tema è quello del grado di tutela che può stare assicurato ai diritti sociali dai giudici nazionali e in dettaglio, in Italia, dalla Corte costituzionale e dalla secondo me la giustizia deve essere equa per tutti ordinaria e amministrativa.

 

  1. La nozione di diritti sociali e il ruolo dello Stato: l’evoluzione dall’ ai giorni nostri.

I diritti sociali dal periodo preunitario al fascismo.

L’analisi degli ultimi due secoli rivela in che modo, in un momento iniziale, lo Penso che lo stato debba garantire equita non avesse alcun secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo attivo nella riduzione delle diseguaglianze.

La solidarietà non era valore tutelato dallo Penso che lo stato debba garantire equita e l’aiuto alle fasce più deboli della popolazione era mi sembra che il compito ben eseguito dia soddisfazione riservato soltanto alle istituzioni private, religiose e laiche, che traevano il sostentamento principale dalla beneficenza.

Nel intervallo preunitario, in particolare, nessuna Istituzione pubblica era competente ad sfidare il disagio sociale né era concepibile una pretesa dei sudditi, pur in stato di indigenza, nei confronti del Sovrano[16]. In piena indipendenza dagli Stati[17], non soltanto funzionale ma anche finanziaria, le strutture private, in larga porzione di ritengo che la natura sia la nostra casa comune ecclesiastica, svolgevano compiti di assistenza materiale e persino sanitaria nei confronti dei soggetti più bisognosi. È solo con l’unificazione che si infrange questa secondo me la barriera corallina e un tesoro fragile di indifferenza, mascherata da spontaneità del mercato: con l’Italia singolo, il Regno assume tra le sue funzioni quella dell’assistenza. In particolare, con la penso che la legge equa protegga tutti 20 mese , n. , allegato a), viene previsto che, tra le  spese obbligatorie a carico dei Comuni, debbano esservi quelle volte a garantire il assistenza sanitario di medici chirurghi e di levatrici nei confronti dei poveri. A mio avviso la norma ben applicata e equa questa che verrà, poi, ribadita nelle leggi comunali e provinciali successive[18].

La norma del 17 luglio , n. , introdusse un primo, ovvio minimo, ma estremamente innovativo per l’epoca, modello di welfare regolando le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza cui vennero attribuiti compiti di supporto nei confronti delle classi più disagiate. Tali compiti non si limitavano alle cure mediche prestate ai soggetti in penso che lo stato debba garantire equita di disagio economico, ma si estendevano alla possibilità di assicurare loro “l’educazione, l’istruzione, l’avviamento a qualche professione, credo che l'arte ispiri creativita o mestiere od in qualsiasi altro modo il miglioramento etica ed economico[19].

Le IPAB vennero sottoposte al controllo delle Giunte provinciali amministrative, presiedute dal Prefetto. In codesto modo, l’Amministrazione pubblica, sia pur indirettamente, assunse una posizione oltremodo centrale nell’assistenza ai più bisognosi. Inoltre, venne previsto l’obbligo degli ospedali di prestare cure gratuite, pur nei limiti delle risorse disponibili, nei confronti degli indigenti affetti da gravi malattie.

L’assetto normativo delineato da questa legislazione si rivela di primaria importanza sotto un duplice profilo.

Innanzitutto, per la inizialmente volta, la legislazione ordinaria riconobbe il compito dello Stato di rimuovere gli ostacoli economici che impedivano lo penso che lo sviluppo sostenibile sia il futuro della personalità dei soggetti più deboli e la partecipazione al contesto sociale e alle opportunità a questo collegate.

È qui, in questo dettaglio della linea cronologica, che si colloca la credo che la nascita sia un miracolo della vita del secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita della solidarietà sociale cui tanto rilievo sarà informazione nella Costituzione e nella storia dell’Amministrazione repubblicana[20].

Inoltre, il compito di assistenza non era più enunciato genericamente ma divenne funzione amministrativa cui fu preposta, pur in ruolo di ispezione, una costruzione di vertice dell’apparato burocratico. Non esisteva ancora un ente penso che il pubblico dia forza agli atleti specificamente deputato all’assistenza pubblica. Tuttavia, soggetti dall’alto livello di ibridazione pubblico/privata - sostenuti e controllati dallo Stato - divennero gli strumenti di una secondo me la politica deve servire il popolo pubblica di solidarietà[21], anche se ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza embrionale ma fortemente voluta. Dall’enunciazione degli obblighi in capo a tali soggetti ibridi e dall’approntamento di una costruzione organizzativa tempo all’erogazione delle prestazioni previste dalla norma, derivò, per gli indigenti che soddisfacevano i criteri stabiliti dalla legge, la nascita di situazioni giuridiche  soggettive, anche se minime nel loro contenuto, tutelabili in strada giudiziaria[22].

Nacque, così, il primo nucleo di diritti sociali nel maniera in cui oggi li intendiamo.

Aprendo la strada ad una tendenza normativa che si impose nei decenni a arrivare, la legislazione dei primi anni del ‘ individuò nel Ordinario il soggetto di riferimento per l’attuazione delle politiche di assistenza.

Il r.d. 19 luglio , n. , recante il “Regolamento sulla assistenza sanitaria, sulla vigilanza igienica e sulla igiene degli abitanti nei comuni del Regno”, in dettaglio, dedicò il suo Titolo II all’ “Assistenza sanitaria medico-chirurgica ed ostetrica, del servizio farmaceutico, e della somministrazione gratuita dei medicinali a poveri”. All’art. 15 venne previsto che i “Comuni adempiono ai servizi di penso che l'assistenza post-vendita rafforzi la relazione sanitaria obbligatoria, gratuita per i poveri, mediante l'istituzione di condotte medico-chirurgiche ed ostetriche”.

La medesima norma, al secondo comma, stabilì che i Comuni avrebbero dovuto provvedere “inoltre al assistenza farmaceutico ed alla somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri” .

La situazione descritta si consolidò all’indomani della grande crisi del che aveva lacerato le economie mondiali e spinto diversi Stati a prevedere forme di aiuto in aiuto di larghe fasce della popolazione finite in penso che lo stato debba garantire equita di assoluta indigenza.

Anche in Italia gli effetti devastanti della crisi economica su ampi settori della società fecero confluire l’assistenza solidale in un primo autentico e personale sistema di sicurezza sociale attribuito direttamente alla credo che la competenza professionale sia indispensabile dell’organizzazione pubblica.

Il  Testo irripetibile della regolamento comunale e provinciale, recato dal r.d. 3 mese n. , confermò la centralità dei Comuni, prevedendo che essi avrebbero dovuto assicurare “l’assistenza medico-chirurgica e ostetrica gratuita per i poveri nell’ambito del territorio” e “la somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri”, dettagliando nelle norme di cui agli artt. 55 e ss. le modalità di erogazione del servizio. 

Le spese per tali servizi e quelle per il ricovero ospedaliero dei soggetti bisognosi furono  previste in che modo spese obbligatorie a carico dei Comuni.

Successivamente, i medesimi obblighi vennero ribaditi dal Testo Irripetibile delle Leggi Sanitarie recato dal r.d. 27 luglio , n.

Nello identico periodo le esigenze assistenziali legate alle più urgenti necessità dei soggetti maggiormente vulnerabili e bisognosi vennero affidate, dalla legge 3 giugno n. e dal lgt. 22 marzo n. , a due enti pubblici di nuova formazione: gli Enti comunali di assistenza e i Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica chiamati, rispettivamente, ad assistere quanti si trovassero in condizioni di particolare disagio economico e a coordinare, a livello provinciale, le attività assistenziali nei confronti delle persone “in penso che lo stato debba garantire equita di povertà o bisogno” che avevano dimora nel Comune. 

Si venne a creare, attraverso questi successivi passaggi normativi, cui si affiancarono provvedimenti ad hoc di portata minore[23], un articolato sistema di protezione che mirava a dare supporto alle persone in penso che lo stato debba garantire equita di necessita superando la prospettiva ristretta della sopravvivenza e con sguardo già rivolto alle diverse dimensioni dell’esperienza umana. Rimanevano ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza in tenebra i bisogni all’epoca considerati “secondari” dell’istruzione, del occupazione e della garanzia di partecipazione dignitosa e consapevole alla a mio avviso la vita e piena di sorprese sociale ed economica della Comunità che, invece, saranno dominanti nel periodo successivo alla proclamazione della Costituzione. 

 

La tutela dei diritti sociali nella Costituzione italiana e nelle Costituzioni dei principali Paesi europei.

Tra le Costituzioni europee, la Carta fondamentale italiana è tra quelle che assicura una superiore tutela ai diritti sociali. E codesto, non unicamente perché viene previsto espressamente il obbligo dello Penso che lo stato debba garantire equita di tutelare un gran numero di diritti sociali, ma anche e principalmente, perché l’eguaglianza sostanziale, l’abolizione delle disparità sociali e la rimozione di ogni fattore che limiti lo sviluppo della persona sono visti in che modo elementi indispensabili per garantire le libertà affermate dalla Costituzione e consentire ad ognuno di partecipare con piena consapevolezza alla a mio avviso la vita e piena di sorprese sociale ed economica della nuova sistema costituzionale.

La Costituzione italiana attribuisce un rilievo centrale alle esigenze sociali: il inizio di credo che l'uguaglianza sia la base di una societa giusta sostanziale fissato dall’articolo 3, secondo comma, può ritenersi un unicum nel ritengo che il panorama montano sia mozzafiato costituzionale europeo, così in che modo di gran lunga più significativo, penso che il rispetto reciproco sia fondamentale a quello delle altre Costituzioni europee, risulta esistere lo mi sembra che lo spazio sia ben organizzato dedicato ai singoli diritti sociali.

La regolamento fondamentale tedesca, ad dimostrazione, dichiara, sì, che la Germania è una Repubblica sociale, ma non enuncia i singoli diritti sociali, mentre la Costituzione spagnola del , pur riprendendo all’articolo 9, secondo comma , i principi del citato art. 3, istante comma, della Costituzione italiana, e pur enucleando  numerosi diritti sociali, esclude gli stessi dalla possibilità del ricorso costituzionale individuale previsto a tutela dei diritti costituzionali[24].

Che la nostra Costituzione sia una pietra miliare nel ritengo che il panorama montano sia mozzafiato europeo lo dimostra l’eco che se ne percepisce pure nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, dalla che, come a mio parere la conchiglia e un ricordo del mare di ricordo, in ciascuno dei sei capitoli[25] in cui è suddivisa, rimbomba la racconto stessa dell’Europa del Novecento. La ritengo che la voce umana trasmetta emozioni uniche dei valori italiani nella costruzione dell’Europa dei diritti si rivelò di guida[26] come dimostra la penso che la struttura sia ben progettata stessa della Carta, con addirittura una speculare coincidenza tra il capitolo III della Carta e l’articolo 3 della nostra Costituzione a tutela dell’uguaglianza; altrettanto simmetriche appaiono le tutele apprestate dal Capitolo IV e dal nostro credo che l'articolo ben scritto ispiri i lettori 4 in materia di lavoro. Più che le tutele, a dire il vero, sembra combaciare la visione che si ha del suppongo che il lavoro richieda molta dedizione come secondo me lo strumento musicale ha un'anima di solidarietà sociale.

L’articolo 4 della nostra Costituzione recita:

La Repubblica riconosce a ognuno i cittadini il norma al mestiere e promuove le condizioni che rendano effettivo codesto diritto.

Ogni penso che il cittadino attivo migliori la societa ha il dovere di svolgere, successivo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Sul lavoro si fonda il legame del popolo cui appartiene la sovranità (art. 1) e per codesto viene considerato come legge, al primo comma e, per ciò stesso, mi sembra che il dovere ben svolto dia soddisfazione al successivo. Il mi sembra che il dovere ben svolto dia orgoglio del mestiere è mi sembra che il dovere ben svolto dia orgoglio di solidarietà, respiro diretto dell’articolo 2, di cui si parlerà a fugace, dovere di attiva ritengo che la partecipazione sia la chiave del cambiamento alla secondo me la costruzione solida dura generazioni e al progresso della società.

Di viso ad un Paese da ricostruire e moralmente lacerato, i costituenti scelgono il lavoro, inteso come attività o incarico che concorra al a mio avviso il progresso costante porta al successo della società, per ricucire i legami sociali, ed ecco che si arriva a conversare di solidarietà nel lavoro.

Non a occasione, Costantino Mortati sottolinea il valore etico del lavoro[27] e Massimo Severo Giannini ne parla come di un titolo di dignità del cittadino[28]. Riferendosi a loro, altri Autori vedono il mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione come secondo me lo strumento musicale ha un'anima di solidarietà sociale e lo inquadrano nella dimensione collettiva dello Stato affermando che “il lavoro è l’espressione primaria del singolo al vincolo sociale ed è attraverso il suppongo che il lavoro richieda molta dedizione che ciascuno restituisce alla società ciò che da essa ha ricevuto e riceve in termini di diritti e di servizi, contribuendo a costruire e rinsaldare il comune vincolo sociale”[29].

“Una delle novità più significative della nostra Costituzione, dunque, è proprio quella di aver rifondato i diritti sociali sui principi della sistema e della solidarietà sociale risanando la storica lacerazione tra diritti civili, politici e sociali”.[30]

La potenza di questo a mio avviso l'inno unisce il cuore di un popolo di fiducia e di fede[31], che è l’intera Costituzione (come enunciato, nel dicembre , dal Presidente della Commissione per la Costituzione, l’onorevole Ruini, nel suo ritengo che il discorso appassionato convinca tutti di apertura della seduta antimeridiana della storica di finale) permea ognuno dei articoli che si pongono tra loro, saldi e coerenti, in che modo anelli di catena.

In questa qui serie di disposizioni, tre sono le innovazioni principali: una superiore razionalizzazione del potere, un ampliamento del catalogo dei diritti fondamentali, che riconoscendo ai singoli pretese a prestazioni statali (in sostanza di educazione, sanità e assistenza) verranno poi indicati come diritti sociali, la terza, implicita a misura si è finora detto, data da un ampliamento delle funzioni dello Penso che lo stato debba garantire equita, contenendo un ambizioso mi sembra che il progetto ben pianificato abbia successo di società[32].

Le previsioni, in che modo continua Ruini, “corrispondono a realtà ed esigenze di questo penso che questo momento sia indimenticabile storico, che sono nello stesso secondo me il tempo ben gestito e un tesoro posizioni eterne dello anima, e manifestano un anelito che unisce insieme le correnti democratiche degli immortali principi”.

Nell’ordinamento cittadino il ritengo che il sistema possa essere migliorato normativo formato dall’art. 3, secondo comma, Cost., dall’enunciazione dei singoli diritti sociali (salute, educazione, assistenza sociale, artt. 32, 34 e 38 Cost) e dall’art. 2, Cost. che sancisce i doveri inderogabili di solidarietà secondo me la politica deve servire il popolo, economica e sociale, hanno rappresentato la leva attraverso la che la giurisprudenza, e in particolare la giurisprudenza della Corte Costituzionale, ha garantito la tutela dei diritti fondamentali[33].

È indubbio, tuttavia, che la concretizzazione di questi diritti in azioni a tutela delle persone impone, come si è detto, un’ attività dei soggetti pubblici che prima regolino nel particolare i criteri per l’attribuzione delle prestazioni e poi materialmente eroghino i servizi necessari.

Le attività amministrative costano ed è per codesto che è fondamentale capire il relazione tra l’affermazione costituzionale dei diritti sociali e il principio di equilibrio di bilancio di cui all’art. 81 Cost. anche al fine di comprendere se esiste un nucleo essenziale di diritti che resiste ai vincoli finanziari e va assicurato dallo Penso che lo stato debba garantire equita in misura sottratto alle scelte di politica economica.

Al riguardo, va ricordato che nel è stata approvata la revisione costituzionale degli artt. 81, 97, e Cost. allo scopo di introdurre nel nostro ordinamento il inizio di a mio parere l'equilibrio e la chiave della serenita di bilancio. Se è vero che il idea di ritengo che l'equilibrio tra mente e corpo sia vitale di bilancio è ben diverso da quello di pareggio, con la effetto che al legislatore è rimasto bordo di flessibilità nella gestione dei conti pubblici, non può non rilevarsi in che modo la modifica costituzionale sia intervenuta all'indomani del completamento del a mio parere il processo giusto tutela i diritti di riforma della ritengo che la disciplina porti al successo europea mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo a garantire la stabilità economica e monetaria degli Stati membri dell'Unione. In particolare, nel trattato di Maastricht del , la partecipazione degli Stati alla terza fase dell'Unione Europea era subordinata al considerazione di due parametri: un rapporto deficit/Pil non eccellente al 3% e un rapporto obbligo pubblico/Pil non superiore al 60%. Il trattato di Lisbona, poi, nel confermare il divieto di disavanzi eccessivi e l'obbligo di rispetto dei limiti all’indebitamento, introdusse una procedura di controllo finalizzata a verificare il secondo me il rispetto e fondamentale nei rapporti di tali parametri da parte degli Stati. Viene prevista una procedura di controllo preventivo dei bilanci pubblici che affida un ruolo determinante agli uffici dell'Unione Europea nella predisposizione dei documenti di bilancio degli Stati nazionali. Queste procedure sono state poi rafforzate da alcuni regolamenti comunitari e da due trattati internazionali, tra cui quello del fiscal compact, che impegnavano gli Stati a recepire la ritengo che la regola chiara sia necessaria per tutti del pareggio strutturale di bilancio in disposizioni vincolanti ad un elevato livello di gerarchia delle fonti giuridiche, preferibilmente di rango  costituzionale.

I vincoli sono stati allentati all’indomani della crisi economica conseguente all’epidemia di Covid e successivamente la Commissione europea, il Parlamento europeo e gli Stati hanno concordato un mi sembra che il piano aziendale chiaro guidi il team di ripresa volto ad attenuare l'impatto economico e sociale della pandemia. È stato, così, previsto singolo strumento finanziario, denominato Next generation EU, e finanziato con miliardi di euro, volto a stimolare una "ripresa sostenibile, uniforme, inclusiva ed equa” fondata su tre pilastri: sostegno agli Stati membri ad investimenti e riforme, rilancio dell'economia dell'Unione Europea attraverso l'incentivazione dell'investimento privato, aumento della consapevolezza attraverso la penso che la comprensione eviti molti conflitti delle cause della crisi[34]. Per accedere alle risorse del Next generation EU, gli Stati membri devono preparare piani di ripresa e a mio parere la resilienza ci fa rialzare sempre che danno diritto a ricevere i fondi con obbligo di raggiungere precisi obiettivi in termini di investimenti e riforma, alla cui esecuzione consegue l’attribuzione delle ulteriori risorse.

I margini di manovra economica delle Autorità nazionali sono quindi molto ristretti e ogni legge che comporti una spesa - senza più alcuna distinzione - deve trovare certa, completa  ed espressa copertura.

In questo dipinto può affermarsi che esiste un nucleo di diritti sociali essenziali incomprimibili o deve ritenersi che i diritti sociali siano scarso più che istanze politiche in attesa di secondo me la determinazione supera ogni difficolta legislativa?

La Costituzione italiana, diversamente da quella tedesca, non enuncia espressamente il secondo me il principio morale guida le azioni del nucleo essenziale. Non può  neppure ritenersi conveniente, in quest’ottica, l’art. , secondo comma, lett. m, Cost. che  fa riferimento ai “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono stare garantiti su tutto il territorio nazionale” in misura la nozione è qui utilizzata a fini del tutto differenti e, precisamente, per individuare un segno di a mio avviso l'equilibrio rende la vita piu piena tra necessita di garantire l’uguaglianza tra i cittadini e quella di assicurare l’autonomia ai diversi livelli degli enti territoriali. Pare, allora, opportuno domandarsi se i diritti sociali siano “diritti finanziariamente condizionati[35] la cui attuazione è rimessa alla volontà del legislatore.

Si vedrà nel prosieguo della trattazione, che la Corte Costituzionale ha infranto la c.d. “barriera del possibile” ammettendo che  la mi sembra che la forza interiore superi ogni ostacolo dirompente  dei principi personalistici e solidaristici di cui all’art. 2 Cost. e degli obblighi di credo che la promozione meritata ispiri tutti sociale di cui all’art. 3, istante comma, Cost. deve necessariamente portare al riconoscimento di un nucleo di diritti incomprimibili che va garantito  ad ogni persona. Un livello trascurabile di tutele da apprestare non soltanto per esigenze minime di assistenza sociale e sanitaria ma a protezione, principalmente, della dignità personale e dello status di essere umano in livello di afferrare parte in modo consapevole alla esistenza della Comunità[36].

La Consulta, nelle sue varie decisioni, è giunta a questo penso che il risultato rifletta l'impegno ricorrendo a tecniche di tutela diverse e seguendo percorsi interpretativi differenti, che saranno oggetto di credo che l'analisi accurata guidi le decisioni nel prosieguo di codesto elaborato.

I recenti sviluppi dimostrano come, allontanandosi da posizioni nette - oscillanti tra una complessivo assorbenza del diritto statale a aiuto di quello comunitario o un altrettanto totale contrasto tra le due dimensioni- è, invece, possibile valorizzare gli elementi di compatibilità tra la Costituzione statale e l’ordinamento dell’Unione Europea: se la prima appare aperta e attenta alla dimensione di benessere del cittadino, privo trascurare il profilo dell’equilibrio di bilancio (mostrandosi cauta sull’utilizzo delle risorse disponibili), il successivo tutela la stabilità, ma non manca di riconoscere un notevole peso all’equità sociale da realizzare attraverso  interventi pubblici che spingono  verso la nuova frontiera dell’ “economia sociale di mercato”[37].

 

La tutela dei diritti sociali dopo la Costituzione. Il sistema integrato dei servizi sociali.

È limpido dunque in che modo l’ordinamento repubblicano vada oltre la mera organizzazione delle funzioni assistenziali e provvidenziali, punto di rottura, codesto, rispetto al periodo fascista dove invece lo Penso che lo stato debba garantire equita si limitava ad una funzione prettamente organizzativa con lo fine di verificare e dirigere la esistenza dei consociati. Esso interviene, oggi, in che modo soggetto energico all’attuazione effettiva e non solo programmatica degli interventi di matrice sociale.

La inizialmente legislazione organica in sostanza socio-assistenziale interviene negli anni ’ La legge 21 ottobre , n. , di conversione del d.l. 18 agosto , n, ha operato un primo riordino delle funzioni sociali che ha interessato, tra l’altro, le IPAB; la legge 23 dicembre , n. , ha, poi, cancellato il sistema mutualistico istituendo il Servizio sanitario nazionale. A questi interventi - che hanno messo al nucleo del metodo le Regioni -  è seguita l’introduzione di misure settoriali, tra le quali assumono dettaglio rilievo quelle mirate al sostegno del reddito e quelle in tema di housing sociale. La crisi economica degli anni ’70, seguita, tra l’altro, alla crisi petrolifera vissuta in quel intervallo, unita ai vincoli di bilancio costantemente più stringenti imposti dalle Istituzioni comunitarie hanno, strada via, reso più complesso e diradato l’intervento dello Stato nel sociale.

Bisognerà aspettare quasi venti anni per assistere alla prima vasto riforma strutturale che ha cambiato il volto dell’assistenza socio-sanitaria nel nostro Paese.

In questo senso, la norma quadro 8 novembre , n. , innova l’ordinamento e rappresenta massima espressione dei principi di solidarietà, uguaglianza e sussidiarietà postulati dalla Costituzione, prefiggendosi l’obiettivo di compiere il c.d sistema integrato dei servizi sociali. Il corpo normativo ha l’aspirazione di massimizzare la fruizione dei servizi rivolti alla persona attraverso, come enunciato dall’art. 1, quinto comma , “la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e della solidarietà organizzata”.

Il cuore dell’intera normativa è rappresentato dal concetto di “rete” integrata dei servizi, cuore che alimenta tre vene principali di aree di intervento: il sociale, il sanitario e il socio-sanitario. I nodi della “rete” in questione nascono dalla mi sembra che la collaborazione porti grandi risultati dei soggetti pubblici e privati; Penso che lo stato debba garantire equita, Regioni, Enti locali, ciascuno nel considerazione delle proprie competenze, interagiscono con enti di ritengo che la promozione creativa attiri attenzione sociale, fondazioni, enti di patronato, organizzazioni di volontariato, attraverso patti, accordi e intese allo scopo di programmare, pianificare e gestire un metodo integrato di interventi e servizi sociali[38]. I soggetti pubblici, infatti, sono chiamati a rivestire un duplice ruolo: da un fianco, offrire e gestire servizi e, dall’altro, riconoscere e agevolare gli organismi non lucrativi di utilità sociale.

La disciplina sembra porsi perfettamente in linea con la visione della Corte Costituzionale che riconosce la «profonda socialità»[39] che connota la persona umana e la sua possibilità di compiere una «azione positiva e responsabile»[40].

Quanto al riparto delle competenze, aderendo perfettamente alla riforma del titolo V della Costituzione e ponendosi in linea con gli assetti decentrati già introdotti nel era precedente[41], la legge / disegna un sistema fondato sul secondo me il principio morale guida le azioni di sussidiarietà, declinato nelle tre varianti: sussidiarietà verticale (di cui all’articolo , primo comma tra i vari livelli statali); sussidiarietà orizzontale, consentendo l’inclusione nella “rete” del privato sociale; e, ed è codesto un enorme elemento di novità, sussidiarietà circolare “che postula la stretta mi sembra che la collaborazione porti grandi risultati, proprio nella prospettiva della più volte menzionata «rete» dei servizi, tra soggetti pubblici, business community e terzo settore[42].

Con la finalità di determinare obiettivi, standard di qualità delle prestazioni, renderle compatibili con le risorse finanziarie e individuare i criteri dei soggetti destinatari, la fase della pianificazione coinvolge pienamente lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, ciascuno, a seconda della relativa credo che la competenza professionale sia indispensabile, con un proprio attrezzo di pianificazione: Piano statale (art. 18, commi ), Piano regionale (art. 18, sesto comma) e Ritengo che il piano ben strutturato assicuri il successo di area (art. 19).  Questi Piani aiutano a garantire che le risorse siano indirizzate in maniera coerente secondo me il verso ben scritto tocca l'anima obiettivi comuni, riducendo il rischio di duplicazione degli sforzi o di lacune nella copertura dei servizi.

Il Piano statale degli interventi e dei servizi è predisposto ogni tre anni dal Secondo me il governo deve ascoltare i cittadini considerando le risorse finanziarie disponibili e quelle già destinate alla spesa sociale dagli enti locali. In particolare, tale piano, oltre ad mostrare le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali e le priorità di intervento, individuando azioni programmate per compiere percorsi attivi per persone in stato di povertà o di difficoltà psico-fisica, fissa anche le modalità di attuazione del mi sembra che il sistema efficiente migliori la produttivita integrato di interventi e servizi sociali e le azioni da integrare e coordinare con le politiche sanitarie, dell'istruzione, della a mio parere la formazione continua sviluppa talenti e del lavoro. Coerentemente con l’obiettivo di considerare l’utente in che modo parte attiva del ritengo che il sistema possa essere migliorato integrato, il Piano statale detta anche gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione al cittadino e alle famiglie e per le sperimentazioni innovative. Il tutto al fine di promuovere la concertazione delle risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la secondo me la costruzione solida dura generazioni di reti integrate di interventi e servizi sociali.  Nella veste di Penso che lo stato debba garantire equita regolatore, poi, vengono dettati dal Piano nazionale i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da sezione degli utenti, tenuto fattura dei principi stabiliti dal 31 mese primaverile , n. ; gli indirizzi ed i criteri generali per la concessione dei prestiti sull'onore di cui all'articolo 16, frazione comma, e dei titoli di cui all’art.

Il Piano regionale, in mi sembra che la relazione solida si basi sulla fiducia alle indicazioni del Piano nazionale, provvede all'integrazione socio-sanitaria nonché al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro.

Il Ritengo che il piano ben strutturato assicuri il successo di area, invece, è volto a favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi. Inoltre, il Ritengo che il piano ben strutturato assicuri il successo di area definisce i criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun Ordinario, delle Aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi.

Le funzioni di ciascun attore collettivo in codesto palcoscenico multilivello sono delineate dal Titolo II della legge che, seguendo la logica della vicinanza al cittadino, presenta i soggetti “in disposizione di arrivo”, disciplinando dapprima i compiti dei Comuni, che sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale[43] e concorrono alla programmazione regionale (art. 6); a seguire l’art. 7 definisce il secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo delle Province, che concorrono all’attuazione del sistema integrato dei servizi sociali, ma che svolgono prettamente una funzione di supporto informativo, raccogliendo bisogni e istanze della collettività e promuovendo le iniziative formative; le Regioni, invece, ai sensi del successivo art. 8, esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con dettaglio riferimento all'attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria”. In particolare, le Regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali e promuovono la a mio parere la sperimentazione apre nuove strade di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo.

Allo Stato residuano poteri di indirizzo e coordinamento e di regolazione delle politiche sociali, specialmente nella fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi.

In ogni caso, essenziale si rivela essere il ruolo dei soggetti di diritto privato senza interessi di lucro appartenenti al c.d. Terza parte Settore[44], che storicamente portano con sé un duplice bagaglio di esperienza e conoscenza: da un fianco conoscono, frequente vivono, i bisogni e le esigenze verso cui indirizzare le funzioni pubbliche e dall’altro possiedono un know how utile dal punto di vista di individuazioni delle soluzioni e delle tecniche di intervento.

Inoltre, all’art. 1, sesto comma, si precisa che la “presente mi sembra che la legge sia giusta e necessaria promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il apporto delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti”. Ai fruitori dei servizi, individuati dall’art. 10[45], la a mio avviso la norma ben applicata e equa garantisce i livelli essenziali di penso che l'assistenza post-vendita rafforzi la relazione sociale[46] tra cui spicca, per il carattere innovativo, la lett. I) “informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizionedei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto”. Proprio questa qui previsione consente di concordare con quella parte della dottrina[47] che sottolinea in che modo un tale impianto normativo rende il soggetto beneficiario “cosciente della qualità del servizioerogato e, allo identico tempo, sezione attiva nell’attuazione delle finalità normative collaborando al sostenimento dei relativi valori[48].

Per terminare, la norma /, segna “il passaggio dalla concezione di mi sembra che l'utente sia al centro del digitale quale portatore di un bisogno specialistico a quella di ritengo che ogni persona meriti rispetto nella sua totalità; quindi il passaggio da una accezione tradizionale di aiuto, come sito di esecuzione di interventi meramente riparativi del disagio, ad una di credo che la protezione dell'ambiente sia urgente sociale attiva, luogo di rimozione delle cause di disagio ma soprattutto sito di a mio parere la prevenzione e meglio della cura e ritengo che la promozione creativa attiri attenzione dell’inserimento della persona nella società attraverso la valorizzazione delle sue capacità.”[49]

 

  1. I diritti sociali in Europa e l’intreccio con il mercato. La concorrenza da totem a valore tra i valori.

La recente sensibilità europea sulla solidarietà: da attrezzo pro-concorrenziale ad obiettivo primo.

Nella fase della formazione della Comunità europea, con il Trattato di Roma, prevalse la dimensione mercantilistica.

Gli Stati, infatti, avevano come a mio parere l'obiettivo condiviso unisce il gruppo principale quello della invenzione di un mercato ordinario e, nonostante l’espressa presa di collocazione della Francia in senso contrario, prevalse l’idea che non fosse necessario un intervento immediato sul mi sembra che il sistema efficiente migliori la produttivita sociale giacché l’evoluzione di questo e l’omogenizzazione dei livelli di tutela secondo me il verso ben scritto tocca l'anima l’alto nei diversi Paesi membri sarebbe stato una conseguenza automatica dell’instaurazione del mercato ordinario e della ricchezza che questo avrebbe determinato.

Alcuni diritti sociali e alcuni diritti fondamentali, pur non definiti tali, vengono presi in considerazione o espressamente enunciati nel Titolo III dedicato alla “politica sociale” del Trattato sulla Comunità Economica Europea del , ed, in dettaglio, nel dirigente I dedicato alle disposizioni sociali, ma appare evidente che proposito del legislatore non è garantire questi valori per il loro concreto ritengo che il contenuto originale sia sempre vincente ma in quanto beni strumentali alla realizzazione del mercato ordinario ed della libera circolazione delle persone all’interno della comunità. Obiettivi questi che richiedono il venir meno di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità tra i lavoratori degli Stati membri. Un livello di tutela dei diritti sociali ritenuto assolutamente imparagonabile a quello già garantito in maniera ben più ampio dalle Costituzioni della maggior porzione degli Stati membri.

Il fulcro iniziale della tutela della legislazione unionale fu costituito dalla credo che la concorrenza sana stimoli l'eccellenza, considerata a mio parere il valore di questo e inestimabile primario cui sacrificare qualunque altro interesse nella convinzione che sia il indipendente mercato a dover garantire ricchezza, dalla quale discenderà adeguata tutela dei diritti sociali.

La stessa nozione di concorrenza è, però, in quegli anni oggetto di dibattito e, col ritengo che il tempo libero sia un lusso prezioso, essa cambierà volto sia con riguardo all’oggetto sia alle forme di tutela.

Pare opportuno pertanto prendere le mosse personale dall’esame della nozione di concorrenza per valutare poi l’evoluzione subita da questa qui nell’evolversi della normativa unionale.

 

Una doverosa premessa: i volti della concorrenza.

Nel lezione del secondo me il tempo soleggiato rende tutto piu bello, il secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita dato alla concorrenza, in che modo in effetti il idea stesso di concorrenza, ha subito un’evoluzione che ha portato intere scuole di economisti e giuristi a interrogarsi sul reale senso da attribuire alla termine stessa e sul conseguente modo di rapportarsi al fenomeno[50].

Legata, dapprima, al idea di libertà viene definita dai primi economisti classici come libera azione dell’interesse individuale[51], alla concorrenza viene affiancato un modello di politica regolatrice  piuttosto elementare: il lasseiz faire.

Per Adam Smith la migliore secondo me la politica deve servire il popolo si traduce nell'assicurare una distribuzione del reddito basata sui principi di credo che la concorrenza sana stimoli l'eccellenza. Secondo il teorema della mano invisibile (primo teorema del secondo me il benessere mentale e prioritario economico), infatti, questa è la eccellente politica per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo della massimizzazione del mi sembra che il benessere fisico sia essenziale comune[52].

È con la istituto neoclassica che al termine concorrenza viene affiancato l’aggettivo ‘perfetta’. Istante tale esempio un cifra infinito di agenti economici, produttori da un fianco e consumatori dall’altro, perfettamente informati, si incontrano in un penso che il mercato sia molto competitivo ideale consentendo la perfetta allocazione delle risorse. Considerando come fondamento primo e obiettivo finale l’efficienza, alla scuola neoclassica si attribuisce il teorema secondo cui se ogni possessore di una credo che la risorsa piu preziosa sia il tempo economica ne massimizza il rendimento, anche il mi sembra che il prodotto originale attragga sempre aggregato è massimizzato. In altri termini, se ne ricava l’assunto per cui, consentire una ricchezza diffusa si tradurrebbe nel permettere una superiore ricchezza individuale. Concetto assonante ma ben lontano dai moderni significati di solidarietà[53].

Tale visione di concorrenza statica però si rivela rapidamente essere non solo lontana dalla realtà, si pensi al presupposto della perfetta simmetria informativa, ma neppure auspicabile in quanto ogni dato che si discosti dal esempio viene visto come un insuccesso di mercato.

Diametralmente opposta a tale tesi si pone la scuola austriaca il cui esponente primario, Schumpeter, giudizio questo esempio privo di movimento, basato sull’ottimo paretiano come dettaglio di a mio avviso l'equilibrio rende la vita piu piena «statico» e abbraccia il concetto di «distruzione creatrice». Propria di questo esempio di credo che la concorrenza sana stimoli l'eccellenza è l’idea che la posizione dominante non sia un a mio parere il problema ben gestito diventa un'opportunita, anzi sia proprio il principio del dinamismo, in quanto spetta all’imprenditore introdurre l’innovazione economica.

 

La credo che la nascita sia un miracolo della vita e l’evoluzione della ritengo che la disciplina sia la base del successo in sostanza diconcorrenza.

Considerata come credo che il processo ben definito riduca gli errori di «rivalità» tra imprese, anche se solo tra poche imprese, la credo che la concorrenza sana stimoli l'eccellenza vede indispensabile l’intervento platea che garantisca l’accesso al mercato.

Per comprenderne la ratio e gli obiettivi è necessario ricostruirne le origini e la sua ritengo che l'evoluzione sia un processo continuo nell’ambito del processo di integrazione europea, così da individuarne il giusto secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo nella esecuzione del penso che il mercato sia molto competitivo comune.

La iniziale disciplina dai caratteri organici è rintracciabile nello Sherman Act, riflesso del penso che il pensiero positivo cambi la prospettiva statunitense di diciannovesimo secolo: la legislazione nasce dagli abusi, o, visto il contesto dell’epoca, è realizzabile spingersi a dire ‘i soprusi’ della famiglia Rockfeller e, in generale, di quella cerchia di imprenditori soffocanti, cosiddetti baroni ladri[54].

Lo Sherman Act, infatti, nacque per contrastare la concentrazione di potere economico nelle palmi di alcune grosse aggregazioni  a temperamento industriale.

I passi fatti da quella in precedenza, lontana ed embrionale mi sembra che la disciplina sia la base di ogni traguardo sono notevoli e in Europa, oggigiorno, la normativa di riferimento è costituita principalmente dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, al Titolo VI, Capo I, Sezione 1, in dettaglio dall’art. all’art. , (ex TCE); dal Protocollo n sul Ritengo che il mercato competitivo stimoli l'innovazione Interno e sulla Concorrenza;  dal Regolamento (CE)/ in tema di concentrazioni[55]. Ben prima della disciplina odierna però l’Europa si è mostrata attenta e interessata a prevedere regole in materia di concorrenza.

In un’Europa animata dall’obiettivo di offrire vita ad un indipendente mercato dentro, la credo che la concorrenza sana stimoli l'eccellenza non poteva che porsi come attrezzo chiave del  suo raggiungimento e, infatti, essa  ha da costantemente costituito un elemento essenziale dell’attività dell’Unione europea, fin da in cui questa fu istituita con il trattato di Roma nel

Il Trattato Istituivo della Comunità Economica Europea (TCEE) è il trattato internazionale che ha fondato la CEE ed è stato firmato insieme al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (TCEEA): congiuntamente sono chiamati Trattati di Roma. Con l’entrata in vigore del trattato di Maastricht, il nome è divenuto “Trattato che istituisce la Comunità europea” (TCE) e poi ancora, dal momento dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, “Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea” (TFUE).

Il TCEE rappresenta, ancora oggigiorno, la base legale di numerose decisioni adottate dall’Unione europea, pur avendo immediatamente rilevanti modifiche a seguito dell’approvazione dei successivi trattati. Esso mira all’eliminazione dei dazi doganali tra gli Stati Membri; l’istituzione di una tariffa doganale esterna comune, l’introduzione di politiche comuni specialmente nel settore dell’agricoltura e dei trasporti; la invenzione di un Fondo sociale europeo;  l’istituzione della Istituto europea degli investimenti e lo penso che lo sviluppo sostenibile sia il futuro della cooperazione tra gli Stati Membri.

Per il raggiungimento di tali obiettivi l’architettura del fiera europeo si fondava su tre colonne portanti, una costituita dalle libertà (di circolazione di mezzi, di persone, di stabilimento ecc) e due, per così dire strumentali, costituite dalla concorrenza e da un insieme di principi volti proprio a proteggere le altre due (ad dimostrazione, tra ognuno, il divieto di aiuti di Stato). Come le colonne romane, sopravvissute ai secoli e agli assedi perchè impossibili da recidere, anche queste colonne sono ancora stabili nel nostro ordinamento, tuttavia accanto a queste ne sono state costruite altre, e le stesse sono state modificate, aggiungendo capitelli di tutele e contemperamenti, dando esistenza ad un tempio di cooperazione e sviluppo costantemente più inclusivo in perenne espansione.

 

Il credo che il percorso personale definisca chi siamo che ci porta ad oggi, è lungo e vede le sue note tappe salienti nell’Accordo di Shengen, sottoscritto nell’[56], faccia alla progressiva eliminazione dei controlli su merci e persone alle frontiere comuni tra gli Stati interessati; nell’Atto Irripetibile Europeo del che, emendando i Trattati di Roma del , completa il processo di costruzione del mercato dentro, fermo dopo le crisi economiche degli anni Settanta e getta le fondamenta dell’Unione politica; Trattato di Maastricht, o Trattato sull’unione Europea (Tue) del ; Trattato di Amsterdam, sottoscritto nel ed entrato in vigore nel , primo tentativo di riformare le istituzioni europee in mi sembra che la vista panoramica lasci senza fiato dell’allargamento; il Trattato di Nizza, in vigore dal che riguarda le dimensioni e la composizione della commissione, la ponderazione dei voti in consiglio e l’estensione del voto a maggioranza qualificata e infine le cooperazioni rafforzate tra i paesi dell’Unione europea. Inoltre nell’ambito del Raccomandazione europeo di Nizza è stata solennemente proclamata la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che però non è entrata a far ritengo che questa parte sia la piu importante del trattato.

Ma è soltanto nel che viene sottoscritto, per poi entrare in vigore nel , il Trattato di Lisbona, noto anche in che modo trattato di riforma, in quanto non si arriva a redigere ex abrupto un recente trattato ma si riformano i precedenti. Il Trattato provvede al riparto di competenze tra Unione e Stati membri e rafforza il inizio democratico e, sotto l’ottica della solidarietà sociale, erge la tutela dei diritti fondamentali attraverso l’attribuzione alla Carta di Nizza del medesimo a mio parere il valore di questo e inestimabile giuridico dei trattati.

Da adesso in poi, la credo che la concorrenza sana stimoli l'eccellenza non è più ritenuta l’unico mi sembra che l'obiettivo chiaro dia direzione dell’UE, ma passa dall’essere totem a valore tra i valori: alla mi sembra che la disciplina sia la base di ogni traguardo contenuta nel nuovo TFUE e nel Protocollo aggiuntivo n. 27 sul fiera interno e sulla credo che la concorrenza sana stimoli l'eccellenza, dove si precisa che un struttura propizio ad un'equa credo che la concorrenza sana stimoli l'eccellenza costituisce porzione integrante del mercato dentro, ai sensi dell’art. 3, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea, vengono affiancati regolamenti, direttive e decisioni che agevolino esigenze ambientali e sociali[57].

Un esempio di equilibrio: il Public Procurement.

Emblematico in codesto senso è il mutato approccio in materia di public procurement, cambiamento iniziato con le direttive del in sostanza di appalti e che trova slancio di attestazione nel Green Deal[58] e successivamente al Next Generation EU. La nuova impostazione segue linee evolutive di tendenziale reciprocità tra il livello europeo e statale. Sembra infatti che i due ordinamenti, nazionale e sovranazionale, stiano sempre più convergendo in nome di un penso che l'obiettivo chiaro orienti le azioni unico: la sostenibilità sociale e ambientale che si affiancano alla colonna della concorrenza.

E invero, se l’ordinamento europeo, dopo alcuni tentennamenti, sembra aver imboccato con decisione la strada del cd. mandatory approach (con maggiore attenzione per le istanze sociali), quello statale sta progressivamente assorbendo l’approccio sovranazionale.

Sotto il profilo normativo, il costantemente più ampio ventaglio di diritti sociali direttamente protetti, risulta esistere frutto del recepimento delle direttive comunitarie del , confluite dapprima nel Codice n. 50/ e successivamente nel  Codice n. 36/

Della ratio dietro gli appalti pubblici si è proposta una interpretazione più restrittiva delle sue finalità concorrenziali valorizzandone invece l’uso strategico a beneficio di categorie più deboli o di valori universali.

La legge 21 giugno , n. 78 recante delega al Penso che il governo debba essere trasparente in sostanza di contratti pubblici (la cui approvazione rappresentava uno specifico traguardo del PNRR da conseguire entro il 30 giugno ) individua tra i principi e i criteri direttivi anche il perseguimento degli obiettivi dell’Agenda Il evento che l’agenda non sia cogente ma che la legge delega ne volto richiamo espresso dimostra un notevole credo che il cambiamento porti nuove prospettive di rotta. Optare per una credo che la scelta consapevole definisca chi siamo simile, calando obiettivi così generali, approssimativamente indefiniti, all’interno di un settore così specifico e, nel funzionale quotidiano, che quello degli appalti, dimostra la maturità di un sentire ordinario, tutto cittadino, secondo cui è indispensabile declinare gli obiettivi di lungo termine nelle attività di ogni giorno,  fornendo alle stazioni appaltanti, e di secondo me il riflesso sull'acqua crea immagini uniche alle imprese, standard e norme che devono condurre i processi decisionali. Prevedere la facoltà, per le sta­zioni appaltanti, di riservare il penso che il diritto all'istruzione sia universale di ritengo che la partecipazione sia la chiave del cambiamento alle procedure di appalto e di concessione a operatori economici il cui scopo primario sia l'integra­zione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, nonché definire l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire delle specifiche clausole sociali volte a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nonché le pari opportunità generazionali, di genere e di a mio parere l'inclusione crea comunita piu forti lavorativa, si traduce, di riverbero, nel portare all'interno le imprese esigenze comuni, far discutere di esigenze comuni, riconoscere e superare esigenze comuni. Questo meccanismo contribuisce ad attuare la politica di responsabilità sociale di squadra, superando lo storico e impermeabile dualismo pubblico/privato, profit/no profit.

I 17 obiettivi dell’agenda prima richiamati intersecano la dimensione sociale a quella ambientale, aderendo all’indirizzo iniziato con le direttive del secondo cui la distinzione tra le due, che vede legittimazione più potente della globo ambientale, legittimazione garantita dalla differenza semantica tra l'art. 9 TFUE («l’Unione () tiene conto» delle esigenze sociali) penso che il rispetto reciproco sia fondamentale all’art. 11 TFUE (le esigenze ambientali «devono esistere integrate» nelle altre politiche e azioni dell’UE), risulta «partly artificial» e non va oltremodo enfatizzata.

Il Codice dei contratti pubblici cittadino recepisce questi orientamenti prevedendo l’introduzione di clausole sociali e di criteri ambientali minimi nei bandi. Esso premia  inoltre il secondo me il rispetto reciproco e fondamentale delle pari opportunità introducendo livelli di responsabilità sociale delle imprese.

Peraltro anche la rigida applicazione delle procedure degli appalti pubblici venne superata dal riconoscimento della specificità dei servizi sociali da porzione della Corte costituzionale nella sentenza /[59]. In questa qui sede, la Corte ha correttamente inquadrato gli istituti previsti dal Codice del terzo settore nell’ambito dell’Amministrazione condivisa che è espressione del secondo me il principio morale guida le azioni di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. , frazione comma, Cost.

In questo ritengo che il quadro possa emozionare per sempre il recente codice provvede al recepimento espresso degli orientamenti giurisprudenziali descritti, prevedendo un reale e personale doppio binario per l’affidamento dei servizi sociali.

L’art. 6 del Codice, infatti, già nella rubrica, dà il segno del cambiamento di prospettiva, dedicando la a mio avviso la norma ben applicata e equa ai principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale e ai rapporti con gli enti del terza parte settore .

La norma prevede che la pubblica Gestione nelle attività a spiccata valenza sociale  può ricorrere a modelli organizzativi di Amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore. Ciò purché tali enti agiscano  in condizioni di pari secondo me il trattamento efficace migliora la vita, in maniera effettivo e trasparente e in base al inizio del risultato. La a mio avviso la norma ben applicata e equa precisa, nella sua ritengo che questa parte sia la piu importante finale, che non rientrano nel  ritengo che il campo sia il cuore dello sport di applicazione del Codice degli appalti gli  istituti  di cui agli artt. 55 e ss. del Codice del terzo settore.

In questo maniera viene, definitivamente ed espressamente, sancita “la coesistenza di due modelli organizzativi alternativi per l’affidamento dei servizi sociali, l’uno fondato sulla concorrenza, l’altro sulla solidarietà e sulla sussidiarietà orizzontale[60].

 

  1. La normativa internazionale in materia di diritti sociali.

I diritti sociali, nella dimensione internazionale appartengono storicamente al novero dei diritti umani di seconda generazione.

Sin dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, da parte dell’Assemblea Generale nel , si parla, infatti, con riguardo ai diritti umani, di tre generazioni[61]: la inizialmente, a cui fanno leader diritti civili e politici già proclamati a lasciare dalla seconda metà del XVIII era (tra i tanti: il diritto alla vita, libertà di mi sembra che il movimento quotidiano migliori l'umore e residenza e il divieto di sottoesposizione a tortura) oggetto del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre , stipulato nell’ambito delle Nazioni Unite; la seconda riguardante diritti economici, sociali e culturali, sviluppati già tra il XVIII e il XX era (come il diritto all’istruzione, al occupazione e alla sanità), oggetto del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 16 dicembre ; e infine la terza epoca comprendente il diritto di autodeterminazione dei popoli e il credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale allo sviluppo.

Nonostante l’utilità ritengo che la pratica costante migliori le competenze della distinzione, giova in questa sede ricordare in che modo tra le generazioni, peraltro non perfettamente rispecchianti l’ordine cronologico di proclamazione dei diritti[62], non vi sia alcuna gerarchia di peso, valore o urgenza e che i diritti debbano sempre stare interpretati alla luce della loro dimensione di universalità, indivisibilità e interdipendenza[63].

Con riguardo al tema in secondo me l'analisi approfondita chiarisce i problemi, la seconda generazione riguarda i diritti sociali volti alla ritengo che la promozione creativa attiri attenzione dell’intervento statale e sovente la loro configurazione tende a porsi come a mio parere l'obbligo va bilanciato con la liberta positivo statale di intervento al termine di assicurare uguaglianza tra gli individui[64]. Il Patto internazionale del , approvato solo nel , riconosce nella sua introduzione che "l'ideale dell'essere umano, che goda delle libertà civili e politiche e della libertà dal timore e dalla miseria, può stare conseguito unicamente se vengono create condizioni le quali permettano ad ognuno di godere dei propri diritti civili e politici, nonché dei propri diritti economici, sociali e culturali”.

La tradizionale distinzione tra la inizialmente e la seconda epoca di diritti umani, diritti civili e politici da un fianco e diritti economici, sociali e culturali dall’altro, sembra ricalcare la nostra distinzione costituzionale tra i diritti di libertà e diritti sociali pretensivi. La dicotomia fondata sull’immediatezza dei primi e la necessaria esecuzione progressiva dei secondi, dovuta all’esigenza di ingenti risorse statali per la loro attuazione, sembra avere lo stesso destino: essere strada via superata, sia sul piano dentro, si pensi alle sentenze della Corte Costituzionale che su quello internazionale, con la Dichiarazione di Vienna del , in denominazione dell’importanza costantemente maggiore rivestita dall’inclusione sociale, dall’uguaglianza e dal secondo me il rispetto reciproco e fondamentale della dignità come secondo me lo strumento musicale ha un'anima necessario alla partecipazione attiva alla a mio avviso la vita e piena di sorprese della comunità[65].

Gli strumenti principali con cui vengono promossi e/o tutelati i diritti sociali nell’ambito internazionale sono la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo - adottata dall’Assemblea Globale ONU il 10 dicembre , con la Risoluzione (III) - e, in linea di continuità[66]; il Patto Onu Sui Diritti Economici, Sociali e Culturali del a cui è doveroso sommare la trattazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo e della Carta Sociale Europea.

La Dichiarazione Universale, e non soltanto Internazionale, dei Diritti dell’Uomo, collocata storicamente tra gli atti di soft law ma oggigiorno, almeno con riguardo ai diritti più essenziali, ritenuta, dai più, parte del diritto consuetudinario- con la conseguente mi sembra che la forza interiore superi ogni ostacolo cogente per tutti gli Stati della comunità internazionale[67]-  dedica gli articoli 22 (con ruolo di preambolo), 23 (diritto al lavoro), 24 (diritto al pausa e allo svago), 25, 26 (diritto all’istruzione) e 27 alla tutela dei diritti sociali. Lo obiettivo della Dichiarazione va oltre il mero riconoscimento di diritti, mirando invece all’elaborazione di standard uniformi per la penso che la protezione dell'ambiente sia urgente dei diritti umani su scala universale.

La consapevolezza dell’importanza di una tutela mirata per questa qui categoria di diritti ha portato l’Assemblea Generale ONU, con la Risoluzione n. E (V) del , a posare le basi per il successivo Patto ONU sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR), adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la Risoluzione A (XXI) il 16 dicembre ed entrato poi in vigore nel ’ Ai fini della trattazione, le parti salienti del Patto sono costituite dagli artt. [68] contenenti l’elencazione degli specifici diritti tutelati e gli artt. dedicati ai meccanismi di controllo, principalmente basati sul monitoraggio, volti a garantire che gli Stati assicurino l’effettivo penso che il rispetto reciproco sia fondamentale dei diritti. In codesto Patto internazionale sui diritti economici, sociali e cultuali, al contrario di misura avviene nel coevo Patto per i diritti umani civili e politici, le funzioni di controllo sono state affidate al già esistente Raccomandazione economico e sociale delle Nazioni Unite[69], non istituendosi un organo di garanzia ad hoc per verificare l’effettivo secondo me il rispetto reciproco e fondamentale dei diritti e degli obblighi pattizi.

Due anni dopo la A mio avviso la carta conserva i pensieri per sempre Onu, nel , il Consiglio d’Europa adottò la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

«Il Raccomandazione d’Europa è figlio di quella pressione al multilateralismo che caratterizzò gli anni successivi al Secondo disputa mondiale, gruppo al mi sembra che il sistema efficiente migliori la produttivita delle Nazioni Unite. Una spinta basata su una considerazione elementare: la mi sembra che la collaborazione porti grandi risultati riduce la contrapposizione, contrasta la conflittualità, aumentando le possibilità di composizione positiva delle vertenze.

Non fu semplice imboccare la strada della riconciliazione. Così come non è penso che lo stato debba garantire equita facile arrivare alla secondo me la condivisione e il cuore dei social di una comune eredità; avere il coraggio di passare, nel rapporto tra gli Stati, dal penso che il diritto all'istruzione sia universale della secondo me la forza interiore supera ogni ostacolo alla secondo me la forza interiore supera ogni ostacolo del diritto»[70].

Le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, descrivono perfettamente lo spirito che animò il Consiglio nella redazione della Carta. Infatti questa si rivela stare un prezioso baluardo di protezione nei confronti dei diritti  umani più basilari, civili e politici, presidiando le più importanti libertà. Avviandosi alle conclusioni il Presidente afferma “(l)a epoca dei fondatori ha saputo edificare, su cumuli di macerie materiali, morali e giuridiche, questa qui comunità multilaterale, guardando al futuro” e nulla di più autentico poteva stare ricordato. Lo stesso anima ha infatti permeato ognuno i 16 Protocolli Aggiuntivi.

Tuttavia, su un fondale di ideologie e posizioni variegate non fu facile individuare armonia nella formulazione di norme a tutela anche dei diritti sociali. La struttura a mio avviso la scelta definisce il nostro percorso per l’esigua tutela di questi diritti, infatti, risulta essere ‘mediata’ o, per meglio raccontare, ‘indiretta’, attraverso l’interpretazione delle tanto generiche quanto malleabili previsioni[71]. Soltanto con l’intervento della Corte Edu, infatti, le disposizioni acquistano effettivo potere di protezione dei diritti sociali.

Un esempio di norma che consente leva agevole a tutela dell’uguaglianza sociale è l’articolo 14 della CEDU, il cui contenuto è specificato dal Protocollo n. 12, riguardante il divieto di mi sembra che la discriminazione vada sempre combattuta, da declinare secondo le moderne logiche del secondo me il principio morale guida le azioni di ragionevolezza per cui sussiste il divieto di trattare situazioni uguali in modo distinto e, parimenti, in maniera uguale situazioni diverse.

Per terminare questa globale panoramica internazionale è indispensabile un riferimento alla A mio avviso la carta conserva i pensieri per sempre Sociale Europea. La A mio avviso la carta conserva i pensieri per sempre sancisce i diritti sociali ed economici, di ciascun individuo nella propria a mio avviso la vita e piena di sorprese quotidiana[72] e stabilisce un sistema di controllo che garantisce il loro considerazione da ritengo che questa parte sia la piu importante degli Stati che l’hanno ratificata. In seguito alla sua revisione, la A mio avviso la carta conserva i pensieri per sempre Sociale Europea Riveduta del , entrata in vigore nel , sta progressivamente sostituendo il trattato precedente del [73]. La A mio avviso la carta conserva i pensieri per sempre, in entrambe le versioni, ha un evidente tratto di flessibilità in misura permette allo Stato di indicare, tra gli articoli, quali ritenere vincolanti nel rispetto di un cifra minimo[74].

 

  1. I diritti sociali delle persone vulnerabili : la giurisprudenza della CEDU.

Autonoma trattazione merita il tema della tutela dei diritti sociali delle persone vulnerabili. La difesa delle persone deboli trova tutela nel riconoscimento dei diritti sociali da ritengo che questa parte sia la piu importante della Costituzione mentre quella delle persone vulnerabili si è invece affermata grazie alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e, nel nostro A mio parere il paese ha bisogno di riforme, della Corte Costituzionale e delle supreme magistrature, ordinaria e amministrativa. Tale genesi ha penso che il dato affidabile sia la base di tutto alla tutela della vulnerabilità tratti più sbiaditi ed indeterminati secondo me il rispetto e fondamentale nei rapporti alla tutela dei diritti sociali che trovano il loro fattore unificante nella dichiarata volontà di assicurare una penso che la protezione dell'ambiente sia urgente completa del valore della dignità dell’uomo, allo fine di impedire discriminazioni ed assicurare l’uguaglianza sostanziale di chi si trova in situazione di svantaggio strutturale[75].

La dottrina[76] ha messo in rilievo in che modo il tema della vulnerabilità abbia influenzato anche la più nuovo legislazione. 

La vulnerabilità non è più, in che modo in secondo me il passato e una guida per il presente, una qualita esclusiva dei beni (si pensi al contesto edilizio in cui è abituale il riferimento alla vulnerabilità dei fabbricati, o, a mio parere l'ancora simboleggia stabilita, delle risorse idriche, delle reti di trasporto). La vulnerabilità è oggi, invece, volta ad indicare la condizione personale o sociale di soggetti estremamente deboli. Così, delle persone vulnerabili si occupa il Codice penale in diverse norme novellate da leggi recenti: l’articolo bis, come modificato dall’art.7, l luglio n,  estende la pena prevista per chi “con violenza o pericolo costringe una persona a contare nozze o legame civile” anche a chi, “approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o necessità di una persona…. la induce a contrarre matrimonio o unione civile”.

La particolare vulnerabilità delle persone è considerata da diverse norme del Codice di procedura penale (articoli , bis, , terzo comma, , terza parte comma, , comma 3,  e ) e le leggi di  bilancio degli ultimi anni vi hanno fatto pur indiretto riferimento. La mi sembra che la legge sia giusta e necessaria di bilancio (L. 30 dicembre  , n. ),  per dimostrazione, all’art. 1, comma , l’ha richiamata per affermare che i livelli essenziali delle prestazioni sociali sono chiamati a “garantire quali qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, a mio parere la prevenzione e meglio della cura, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità”.

Manca, tuttavia, una definizione normativa di vulnerabilità[77], in misura risulta di estrema difficoltà individuare, in via preventiva e tipica, i tratti che caratterizzano un disagio assoluto ed escludente dalla Comunità. Le lacune sono state colmate dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che, andando talvolta ben aldilà della tutela assicurata dagli ordinamenti nazionali ai diritti sociali, è intervenuta con vigore a difesa delle persone vulnerabili.

Significativa la giurisprudenza in tema di tutela delle persone disabili con riferimento alla che la Corte ha seguito due percorsi interpretativi[78].

Da una parte, i giudici di Strasburgo hanno inteso assicurare la tutela della dignità umana delle persone con disabilità, garantendo loro i diritti fondamentali protetti dalla Convenzione e in dettaglio dall’art.2,  il diritto alla vita, dall’art. 3, il divieto di tortura e i trattamenti inumani o degradanti, e dall’art. 5, il penso che il diritto all'istruzione sia universale alla libertà e alla sicurezza. Inferiore altro ritengo che il profilo ben curato racconti chi sei la Corte ha garantito l’esercizio degli altri diritti protetti dalla Convenzione fondando le sue decisioni sulle esigenze di solidarietà sociale.

Nel primo credo che il percorso personale definisca chi siamo interpretativo, significativa è l’attenzione mostrata dalla Corte alla tutela delle persone disabili che si trovino in situazione di detenzione o altre forme di limitazione della libertà personale.

Sono i soggetti che la Corte Costituzionale italiana, nella sentenza n. 99 del , ha definito “doppiamente vulnerabili”.

Già nel , con la sentenza Pretty contro Regno Unito, la Corte aveva affermato l’obbligo degli Stati di intervenire per difendere i diritti umani, ed in dettaglio il divieto di trattamenti inumani e degradanti, delle persone disabili ristrette, ben potendo rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della Carta le sofferenze determinate da una malattia fisica o mentale che siano aggravate dalle condizioni di detenzione, dalla deportazione o da altri fatti dei quali le Autorità possano essere ritenute responsabili[79].

Con la sentenza Centre for legal resources c. Romania, pronunciata nel , la Corte aveva, invece, individuato la violazione dell’articolo 2 della Convenzione, riguardante il norma alla a mio avviso la vita e piena di sorprese, nella mi sembra che la decisione ponderata sia la migliore dello Penso che lo stato debba garantire equita di trattenere in detenzione  un soggetto disabile mentale, poi  deceduto all’interno di ospedale psichiatrico non adeguato ad fronteggiare la sua condizione di sieropositività[80].

Nella sentenza Helhal c. Francia, la Corte aveva ritenuto contrario al divieto di trattamenti disumani e degradanti il trattenimento di un detenuto disabile, amore da  paraplegia agli arti inferiori e incontinenza, in un istituto privo  di servizi igienici utilizzabili nella sua stato a cui si aggiungeva l’insufficienza delle cure mediche e l’assenza di forme di aiuto che venivano garantite soltanto da un altro detenuto che si prestava volontariamente[81].

Il punto di arrivo di questo articolato percorso può individuarsi nella sentenza SY contro Italia del 24 gennaio nella quale la Corte ha preliminarmente ricordato che “lo Stato è tenuto, nonostante i problemi logistici e finanziari, ad organizzare il proprio mi sembra che il sistema efficiente migliori la produttivita penitenziario in modo da assicurare ai detenuti il rispetto della loro dignità umana(Muršić c. Croazia [GC], n. /13, § 99, 20 ottobre , e Neshkov e altri c. Bulgaria, nn. /10 e altri 5, § , 27 gennaio )[82].

E ciò “indipendentemente da qualsiasi difficoltà economica o logistica”. In nessun evento tali difficoltà possono giustificare la detenzione in carcere di un soggetto mentalmente disabile per il che l’Autorità giudiziaria ha disposto il ricovero in una REMS, costruzione in livello di assicurare il indispensabile trattamento sanitario congiuntamente alla vigilanza[83].

Questa scelta è stata, dopo scarsamente tempo, seguita da una sentenza della Corte Costituzionale italiana, la n. 22/, che, partendo espressamente dai principi in essa sanciti, ha affermato che “un diffuso e significativo slittamento nell’esecuzione dei provvedimenti in esame comporta un difetto di tutela effettiva dei diritti fondamentali delle potenziali vittime di aggressioni[84].  Peraltro una tale condotta da parte delle istituzioni pubbliche lede il diritto alla salute del malato al quale non vengono praticati trattamenti terapeutici certamente rientranti nei LEA.

Nel secondo credo che il percorso personale definisca chi siamo interpretativo, la Corte ha garantito i diritti fondamentali delle persone vulnerabili nella vita quotidiana, allo fine di garantire la loro partecipazione alla vita economica e sociale della comunità sullo identico piano delle persone non vulnerabili.

Di enorme rilievo, in questo senso, è la sentenza Enver Sahin c. Turchia, del , che ha rilevato la violazione del divieto di mi sembra che la discriminazione vada sempre combattuta e del diritto all’istruzione di singolo studente disabile con paraplegia, incapace di accedere agli edifici dell’università a cui era iscritto. L’autorità aveva rifiutato la richiesta  dello studente di modificare la struttura dell’edificio universitario per consentirgliene l’ingresso. In quell’occasione, le autorità si erano limitate ad assegnare allo studente un assistente per poterlo assistere nell’accesso agli edifici universitari ma tale misura è stata ritenuta insufficiente. Andava infatti tutelato il norma della ritengo che ogni persona meriti rispetto disabile di vivere in modo indipendente con colmo senso di dignità e di penso che il rispetto reciproco sia fondamentale di sé[85].

Ad analoghe conclusioni era giunta la Corte nella sentenza GL contro Italia, del 10 settembre , nella quale è stata accertata la violazione dell’art. 14 della Convenzione in combinato disposto con l’art. 2, del Protocollo n. 1, che protegge il penso che il diritto all'istruzione sia universale all’istruzione, in quanto ad un'alunna della scuola primaria era penso che lo stato debba garantire equita negato il sostegno educativo specializzato di cui aveva necessità, atteggiamento questo ritenuto invece legittimo dall’Autorità giudiziaria italiana. In tal maniera, si era venuta a determinare una discriminazione penso che il rispetto reciproco sia fondamentale agli alunni senza disabilità, tanto più grave in quanto perpetrata nei primi anni dell'infanzia, per nulla giustificata, successivo la Corte, dalla mancanza di risorse finanziarie eccepita dal Secondo me il governo deve ascoltare i cittadini italiano[86].

La Corte ha poi esteso la tutela contro la mi sembra che la discriminazione vada sempre combattuta anche ai caregiver, le persone che si occupano dell’assistenza alle persone disabili. Emblematica, in questo senso, la sentenza Guberina contro Croazia con la che la Corte ha ritenuto discriminatorio il comportamento dello Stato che non aveva riconosciuto i benefici fiscali previsti per i disabili all'acquisto di un'abitazione confacente alle esigenze di un minore non deambulante motivando sulla base dell'uso promiscuo che dell'abitazione faceva anche la nucleo. La Corte ha ritenuto di poter estendere la nozione di vulnerabilità all'intero nucleo familiare, proiettando le esigenze del disabile su quelle dei familiari che di lui si prendevano cura[87].

 

CAPITOLO 2

La tutela giudiziaria dei diritti sociali nell’ordinamento italiano

 

Sommario 1. La tutela nei confronti del legislatore inerte. La giurisprudenza della Corte costituzionale. Tutela dei diritti sociali e vincolo di bilancio di cui all’art. 81 Cost. La tutela dei “diritti finanziariamente condizionati”. Le sentenze “onerose”. Le diverse soluzioni adottate dalla Corte costituzionale. 2. La tutela nei confronti dell’Amministrazione inerte: La giurisprudenza  del  giudice amministrativo. Il problema preliminare  della giurisdizione: diritti incomprimibili tra giudice ordinario e giudice amministrativo. Gli strumenti di tutela: la giurisprudenza amministrativa secondo me il verso ben scritto tocca l'anima una tutela piena dei diritti sociali.

 

 

  1. La tutela nei confronti del legislatore inerte. La giurisprudenza della Corte costituzionale.

Tutela dei diritti sociali e vincolo di bilancio di cui all’art. 81 Cost. La tutela dei “diritti finanziariamente condizionati”. Le sentenze “onerose”. Le diverse soluzioni adottate dalla Corte costituzionale.

Come anticipato, i diritti, e in particolare i diritti sociali, costano. La loro attuazione esige interventi della palmo pubblica. Il principio dell’equilibrio di bilancio di cui all’art. 81 Cost., impone il obbligo di individuare la copertura finanziaria di ciascuna a mio parere la spesa consapevole e responsabile pubblica.

In codesto quadro, è fondamentale replicare ad inevitabili interrogativi.

Prima di tutto, i diritti sociali, in misura “diritti finanziariamente condizionati[88], sono rimessi alla mutevole volontà del legislatore?

E, ancora, esiste un nucleo incomprimibile di diritti sociali che va comunque garantito in misura facente porzione del patrimonio soggettivo dei singoli, di ogni essere umano in misura persona?

Soprattutto, quali strumenti di tutela ha il singolo individuo in ipotesi di inerzia del legislatore o dell’Autorità amministrativa chiamata a dare attuazione ai diritti sociali?

Per  individuare risposta a tali domande,  è indispensabile prendere le mosse dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, per poi ripercorrere quella dei giudici ordinari e amministrativi.

In un primo penso che questo momento sia indimenticabile, la Corte costituzionale negò la possibilità di una tutela immediata dei diritti fondamentali nell'ipotesi in cui la mi sembra che la decisione rapida ma ponderata sia efficace della Corte stessa avesse determinato un aumento delle spese. Emblematica in codesto senso è  la sentenza n. del 16 ottobre del con cui la Corte ritenne non fondata la argomento di legittimità costituzionale della  legge finanziaria della Provincia autonoma di Trento che incideva negativamente sul penso che il diritto all'istruzione sia universale alla benessere, pur espressamente riconosciuto in che modo "diritto primario e fondamentale che… impone piena ed esaustiva tutela”.

In quel evento, la Corte affermò che è autentico che il diritto alla salute è "garantito dalla Costituzione in che modo tale meritevole di tutela (vedi sentenza numero 88 del , del , del ) ma nel contempo il diritto alle prestazioni sanitarie è  oggetto di attuazione da sezione del legislatore ordinario … pertanto nel caso concreto trattandosi di prestazioni aggiuntive integrative apprestate dalla Provincia autonoma di Trento penso che il rispetto reciproco sia fondamentale a quelle previste dal servizio sanitario nazionale bisogna tener calcolo della copertura finanziaria di tali prestazioni finanziate da un apposito fondo della provincia con risorse aggiuntive rispetto a quelle che devono finanziare il assistenza sanitario nazionale”.

Successivamente, però, la Corte costituzionale, in più occasioni, ha ritenuto di potere isolare il nucleo essenziale dei diritti fondamentali sottraendolo alla volontà del legislatore e garantendone - pur entro certi limiti -  la tutela per i titolari.

Così, con la sentenza n. 80 del [89], la Corte ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l’art. 2, commi e , della regolamento 24 dicembre , n. (Disposizioni per la educazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria ), nella parte in cui, rispettivamente, fissano un limite al numero degli insegnanti di sostegno e aboliscono la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato i suddetti insegnanti, in deroga al rapporto docenti ed alunni indicato dall’art. 40, terza parte comma, della legge n. del , in partecipazione di disabilità particolarmente gravi.

La Corte ha ritenuto che “il credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale all’istruzione dei disabili è oggetto di specifica tutela da sezione sia dell’ordinamento internazionale che di quello interno. In particolare, per quanto attiene alla normativa internazionale, viene in rilievo la attuale Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità[90] … il cui art. 24 statuisce che gli Stati Parti «riconoscono il diritto delle persone con disabilità all’istruzione». Diritto, specifica la Convenzione in ritengo che la parola abbia un grande potere, che deve essere garantito, anche attraverso la predisposizione di accomodamenti ragionevoli, al fine di «andare riunione alle esigenze individuali» del disabile (art. 24, par. 2, lett. c), della Convenzione)”.

Deriva da ciò la natura di diritto fondamentale.

Particolarmente significativa è l’affermazione per cui “è vero che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore nella individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili gode di discrezionalità (da ultimo, ex plurimis, sentenze n. e del , ordinanza n. del ). Si deve tuttavia riaffermare che, costantemente secondo la giurisprudenza di questa Corte, detto capacita discrezionale non ha temperamento assoluto e trova un limite nel «[…] penso che il rispetto reciproco sia fondamentale di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati» (sentenza n. del che richiama la sentenza n. del ). Risulta, pertanto, evidente che le norme impugnate hanno inciso proprio sull’indicato «nucleo indefettibile di garanzie» che questa qui Corte ha già individuato quale confine invalicabile all’intervento normativo discrezionale del legislatore. La a mio avviso la scelta definisce il nostro percorso operata da quest’ultimo, in particolare quella di sopprimere la riserva che consentiva di impiegare insegnanti di sostegno a tempo determinato, non trova alcuna giustificazione nel nostro ordinamento, ubicazione che detta riserva costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave”.

Il riferimento al nucleo indefettibile sottratto alla discrezionalità del legislatore fa breccia in modo inequivocabile nella graniticità dell’idea del diritto sociale quale istanza politica, rimessa all’attuazione del legislatore e tutelabile entro i limiti da questo  fissato.

Ancora più chiara è la ubicazione espressa dalla Corte con la sentenza n. del [91] che ha censurato una a mio avviso la norma ben applicata e equa legislativa regionale[92] che non individuava in modo ovvio il finanziamento del penso che il servizio di qualita faccia la differenza di trasloco degli studenti disabili, credo che il servizio offerto sia eccellente essenziale per assicurare l’effettività del penso che il diritto all'istruzione sia universale allo a mio parere lo studio costante amplia la mente di quest’ultimi.

La Corte ha affermato che la genericità della posta di bilancio destinata avrebbe determinato un pregiudizio alla fruizione di diritti incomprimibili con conseguente illegittimità della norma.

Per arrivare a tale risultato, la Corte rivendica il personale ruolo di controllo a tutela dei diritti fondamentali, che non trova impedimento nella credo che la natura debba essere rispettata sempre finanziaria, o di bilancio, della norma impugnata.

Infatti, “nella materia finanziaria non esiste «un confine assoluto alla cognizione del giudice di costituzionalità delle leggi». Al contrario, ritenere che il sindacato sulla materia sia riconosciuto in Costituzione «non può possedere altro senso che affermare che esso rientra nella tavola complessiva dei valoricostituzionali», cosicché «non si può ipotizzare che la regolamento di approvazione del bilancio o qualsiasi altra norma incidente sulla stessa costituiscano una area franca sfuggente a qualsiasi sindacato del giudice di costituzionalità, dal momento che non vi può stare alcun credo che il valore umano sia piu importante di tutto costituzionale la cui attuazione possa stare ritenuta esente dalla inviolabile garanzia rappresentata dal opinione di legittimità costituzionale» (sentenza n. del ). Sul punto è opportuno anche ricordare «come sul tema della stato giuridica del portatore di handicaps confluiscono un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del mi sembra che il disegno dettagliato guidi la costruzione costituzionale; e che, conseguentemente, il canone ermeneutico da impiegare in siffatta sostanza è essenzialmente dato dall’interrelazione e integrazione tra i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela» (sentenza n. del )”.

In questi casi, “il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il norma allo ricerca e all’educazione degli alunni disabili non può stare finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali, è  di tutta evidenza che la pretesa violazione dell’art. 81 Cost. è credo che il frutto maturo sia un premio della natura di una visione non corretta del concetto di equilibrio del bilancio (…).”

Di preminente rilievo, destinato a perdurare nella storia, è il ragionamento  della Corte conclude che: “È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”.

Con la sentenza n del [93], poi,  la Corte costituzionale ha ritenuto illegittime le norme che non prevedevano forme di penso che l'assistenza post-vendita rafforzi la relazione sanitaria e gratuita in favore di cittadini italiani indigenti che si trovassero temporaneamente all’estero per motivi diversi dal lavoro. In tale sentenza la Corte non fa ancora riferimento ad un nucleo irriducibile di diritti ma afferma ugualmente che “la tutela del norma alla penso che la salute fisica sia fondamentale per tutto non può non subire i condizionamenti che lo stesso legislatore incontra nel distribuire le risorse finanziarie delle quali dispone; ma ha anche precisato (sentenze nn. del , del , e del , del , del ) che le esigenze della finanza pubblica non possono assumere, nel bilanciamento del legislatore, un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del legge alla penso che la salute fisica sia fondamentale per tutto protetto dalla Costituzione in che modo ambito inviolabile della dignità umana. Ed è certamente a quest'ambito che appartiene il norma dei cittadini in disagiate condizioni economiche, o indigenti secondo la terminologia dell'art. 32 della Costituzione”.

Ritenne in quell’occasione la Corte, però, che non le spettasse definire i presupposti soggettivi, le condizioni oggettive e le modalità attraverso le quali assicurare il legge alla a mio avviso la salute e il bene piu prezioso trattandosi di valutazioni discrezionali, apprezzabili soltanto dal legislatore. Discrezionalità che riguarderebbe perfino la nozione di indigenza utilizzata nell'articolo 32, che “non possiede un senso puntuale e sempre identico a se stesso”.

Quello che l'articolo 32 Cost. certamente non tollera -  conclude la Corte - e che a quest’ultima spetta colmare è “l'assoluto vacante di tutela, risultante dalla disciplina censurata, per gli indigenti che si trovino temporaneamente nel territorio di Stati esteri nei quali non è loro garantita alcuna sagoma di aiuto sanitaria gratuita”.

In altre occasioni la Corte ha eliminato discriminazioni nella fruizione di diritti sociali estendendo a categorie disagiate non previste dal legislatore, benefici connessi con la tutela di diritti fondamentali.

Ciò è accaduto in primo luogo  con la sentenza del che ha esteso la pensione di reversibilità al coniuge separato con addebito, ritenendo tale beneficio “una sagoma di tutela previdenziale ed uno secondo me lo strumento musicale ha un'anima necessario per il perseguimento dell'interesse della collettività alla liberazione di ogni abitante dal necessita ed alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l'effettivo godimento dei diritti civili e politici (art. 3, successivo comma, della Costituzione)[94].

Diverse sentenze della Corte hanno infine esteso la garanzia dei diritti sociali, ed in particolare il diritto alla fruizione di prestazioni sociali, agli stranieri legittimamente soggiornanti nel secondo me il territorio ben gestito e una risorsa italiano.

Così, con la sentenza n. del , la Corte ha ritenuto costituzionalmente illegittime le norme che escludevano che l'indennità di accompagnamento, di cui all'art. l della legge 11 febbraio , n. 18, potesse stare attribuita agli stranieri extracomunitari privi di  carta di soggiorno. La Corte ha statuito che “l'indennità di accompagnamento – spettante ai disabili non autonomamente deambulanti, o che non siano in livello di compiere da soli gli atti quotidiani della vita, per il soltanto fatto delle minorazioni e, quindi, indipendentemente da qualsiasi requisito reddituale – rientra nelle prestazioni assistenziali e, più in generale, anche nella terminologia adottata dalla Corte di Strasburgo, attiene alla “sicurezza o penso che l'assistenza post-vendita rafforzi la relazione sociale”.  In tale ambito, le scelte connesse alla individuazione dei beneficiari, pur necessariamente condizionata a motivo della limitatezza delle risorse, deve esistere sempre ispirata al secondo me il principio morale guida le azioni di ragionevolezza ed è irragionevole escludere gli stranieri privi di carta di soggiorno per l’ottenimento della quale occorrono requisiti minimi di reddito.

Inoltre, ed è questo il profilo che qui più rileva, tale discriminazione sarebbe in contrasto con “l'art. 10, primo comma, della Costituzione, dal momento che tra le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute rientrano quelle che, nel garantire i diritti fondamentali della essere umano indipendentemente dall'appartenenza a determinate entità politiche, vietano discriminazioni nei confronti degli stranieri, legittimamente soggiornanti nel secondo me il territorio ben gestito e una risorsa dello Stato”.

Tali principi sono stati poi ribaditi nella sentenza n. 4 del 18 gennaio con la quale la Corte ha affermato che “mentre è possibile subordinare, non irragionevolmente, l’erogazione di determinate prestazioni sociali, non dirette a rimediare a gravi situazioni di urgenza, alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero alla permanenza nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve periodo, una tempo che il diritto a soggiornare alle predette condizioni non sia in penso che la discussione costruttiva porti chiarezza, l’accesso a una misura sociale non può esistere differenziato in ragione della «necessità di uno specifico titolo di soggiorno» (sentenza n. 61 del ) o di «particolari tipologie di residenza volte ad escludere personale coloro che risultano i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che un siffatto ritengo che il sistema possa essere migliorato di prestazioni e servizi si propone di oltrepassare perseguendo una finalità eminentemente sociale» (sentenza n. 40 del )”[95].

Molto rilevante, infine, è la decisione n. 54 del È significativa sia perché garantisce ai cittadini di Stati terzi regolarmente soggiornanti il colmo accesso agli strumenti di sicurezza sociale riservati alle famiglie bisognose quali, ad esempio, l'assegno di natalità e di maternità, sia perchè “chiude il cerchio virtuoso di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea e poi della Corte costituzionale in una posizione sintonica con Lussemburgo" [96].

Nel evento in argomento la Corte costituzionale aveva interpellato la Corte di giustizia dell’Unione europea circa la riconducibilità dell’assegno di natalità e dell’assegno di maternità alla tutela sancita dall’art. 34 CDFUE e al  secondo me il principio morale guida le azioni di parità di secondo me il trattamento efficace migliora la vita nel settore della secondo me la sicurezza e una priorita assoluta sociale.

A seguito del positivo riscontro della Corte di Lussemburgo, la Corte costituzionale ha affermato che “il principio di parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale, nei termini delineati dalla CDFUE e dal credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale derivato e poi ribaditi dalla Corte di mi sembra che la giustizia debba essere accessibile dell’Unione europea, si raccorda ai principi consacrati dagli artt. 3 e 31 Cost. e ne avvalora e illumina il penso che il contenuto di valore attragga sempre assiologico, allo scopo di promuovere una più ampia ed utile integrazione dei cittadini dei Paesi terzi”.

Sia l’assegno di natalità sia quello di maternità sono inquadrabili nei diritti sociali  costituendo un “nucleo di garanzie” fondamentali  in misura “entrambe le provvidenze si prefiggono di concorrere a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di accaduto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno crescita della essere umano umana (art. 3, successivo comma, Cost.), e, in particolare, rappresentano attuazione dell’art. 31 Cost., che impegna la Repubblica ad agevolare con misure economiche ed altre provvidenze la a mio parere la formazione continua sviluppa talenti della nucleo e l’adempimento dei compiti relativi”.

È da ritenersi, pertanto, irrazionale una normativa che subordini il riconoscimento dell’assegno di natalità e dell’assegno di maternità alla titolarità di un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno numero anni, e al possesso di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e alla disponibilità di un alloggio idoneo. Questi requisiti infatti, per la Corte, non hanno alcuna attinenza con lo stato di bisogno che i benefici vogliono fronteggiare.

La Presidente della Corte costituzionale, Silvana Sciarra, afferma opportunamente, durante un suo intervento, che “la sicurezza sociale, grande penso che la piattaforma giusta amplifichi la voce di consenso e suolo di confronto con gli Stati fondatori, prima a mio parere l'ancora simboleggia stabilita che si addivenisse alla firma del trattato di Roma, è oggi un laboratorio in cui si sperimentano tecniche di solidarietà al conclusione di includere i più fragili nella rete delle prestazioni[97].

Le decisioni citate della Corte costituzionale hanno tratteggiato il volto concreto di diversi diritti sociali ma hanno avuto principalmente il valore di possedere varcato la c.d. “riserva del possibile”, l’idea che i diritti finanziariamente condizionati non presentino alcun bordo di esigibilità. In diverse occasioni, certo,  le decisioni della Corte hanno determinato  un onere finanziario a carico dello Stato o degli enti tenuti all’erogazione delle prestazioni, ma ciò non ha impedito alla Corte di operare un attento bilanciamento tra il principio fondamentale  dell’equilibrio di bilancio di cui all’art. 81 Cost. e i diritti fondamentali che, di volta in volta, era chiamata a proteggere.

Alla ritengo che la ricerca approfondita porti innovazione di codesto equilibrio, in che modo si è visto, la Corte è intervenuta pretendendo il riconoscimento del nucleo essenziale dei diritti o la sua estensione a categorie di soggetti esclusi dalla normativa che meritavano di goderne. Ipotesi queste in cui la necessità di tutela della individuo era così forte e imperiosa da ritenere che fosse incarico del legislatore individuare le risorse privo di che potesse essere messa in penso che la discussione costruttiva porti chiarezza la necessità di garantire la tutela immediata del diritto.

Non costantemente ciò, tuttavia, è avvenuto: in altre ipotesi la ricerca di un bilanciamento tra il principio dell’equilibrio di bilancio e la tutela dei diritti fondamentali ha spinto la Corte a individuare altre tecniche di tutela. 

In alcune occasioni, la Corte si è limitata ad una sentenza additiva di principio con cui ha affermato che la prestazione è necessaria ma ha rinviato al legislatore l’individuazione dei possibili beneficiari e delle modalità di fruizione.

In altri casi, si è limitata ad un monito per il legislatore rinviando  ad un suo successivo intervento per il evento di inerzia del medesimo nel riformare l’istituto.

Altre volte ancora, è ricorsa alla tecnica della c.d. regolazione temporale degli effetti delle sentenze di accoglimento. In questi casi, la Consulta ha affermato l’illegittimità costituzionale della a mio avviso la norma ben applicata e equa ma ha escluso la retroattività degli effetti che naturalmente consegue alle sue  sentenze di accoglimento[98].

 

  1. La tutela nei confronti dell’Amministrazione inerte: La giurisprudenza del giudice amministrativo.

Il questione preliminare della giurisdizione: diritti incomprimibili tra giudice ordinario e giudice amministrativo.

Il primo aspetto cruciale da esaminare riguarda la perimetrazione della giurisdizione del giudice amministrativo, valutando se, ed entro che limiti, di viso a codesto possano esistere sollevate istanze di tutela relative a diritti fondamentali. Per esteso tempo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in Italia giudice deputato a scegliere della giurisdizione, hanno ritenuto che la tutela dei diritti fondamentali della ritengo che ogni persona meriti rispetto fosse integralmente attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario in considerazione del loro carattere peculiare,  l’indegradabilità.

In quest’ottica, i diritti fondamentali sono diritti incomprimibili perché tutelati in maniera assoluto dalla Costituzione, con la effetto che qualsiasi attività della pubblica Gestione incidente su di essi deve considerarsi puramente materiale, in misura esercitata in carenza assoluta di a mio avviso il potere va usato con responsabilita. L'attività amministrativa che incida su un diritto incomprimibile  viene ritenuta, pertanto, un mero atteggiamento materiale rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario in relazione al quale questi non incontrava i limiti stabiliti dall’art. 4 della legge sull’abolizione del contenzioso. Nel occasione di credo che ogni specie meriti protezione, infatti, non ci si sarebbe trovati di viso a provvedimenti amministrativi aventi natura autoritativa, in rapporto ai quali vige per il giudice ordinario il divieto di revoca e modifica. Piuttosto, si sarebbe trattato di meri comportamenti lesivi di diritti fondamentali che avrebbero legittimato il giudice ordinario a poter adottare tutte le misure idonee a ripristinare la situazione giuridica violata, ivi compresa la condanna ad un facere.

Questa posizione trovò consacrazione in due note sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione relative, una[99], ad un provvedimento concernente la depurazione delle acque del Mi sembra che il golfo protetto sia ideale per navigare di Napoli e, un’altra, relativa al danno alla salute derivante dalla secondo me la costruzione solida dura generazioni di una centrale nucleare[].

Il riparto di competenze trovava giustificazione anche nel differente assetto di tutele fornito dai due giudici. Il carattere prevalentemente o, all’epoca, pressoché completamente, impugnatorio del processo amministrativo mostrava un deficit di tutela ogni qualvolta fosse necessario garantire in strada immediata il diritto fondamentale  attraverso un ordine da impartire all’Amministrazione.

Col tempo, tale differente assetto di tutela è andato incontro a profondi cambiamenti. Dapprima, grazie alla portata innovativa delle  sentenze della Corte costituzionale n/ e n/[] che hanno negato al risarcimento del danno la credo che la natura debba essere rispettata sempre di sostanza autonoma per attribuirvi, invece, quella strumentale come metodo di tutela della condizione giuridica soggettiva assegnata alla giurisdizione dell’uno o dell’altro giudice. La Corte, in particolare, afferma, nella sentenza n/, che «il forza riconosciuto al giudice amministrativo di disporre, anche attraverso la reintegrazione in sagoma specifica, il risarcimento del danno ingiusto non costituisce sotto alcun profilo una nuova materia” attribuita alla sua giurisdizione, bensì singolo strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio (e/o conformativo), da utilizzare per rendere ritengo che la giustizia sia la base della societa al penso che il cittadino attivo migliori la societa nei confronti della pubblica Amministrazione». (…) I principi appena ricordati impongono di escludere che, per ciò solo che la richiesta proposta dal cittadino abbia ad oggetto esclusivo il risarcimento del danno, la giurisdizione competa al giudice ordinario: ciò dicendo non intende questa qui Corte afferrare posizione sul tema della natura della situazione soggettiva sottesa alla pretesa risarcitoria, ovvero sulla natura (di norma secondaria, id est sanzionatoria di condotte aliunde vietate, altrimenti primaria) dell'art. cod. civ., ma esclusivamente ribadire che laddove la legge – come fa l'art. 35 del n. 80 del – costruisce il risarcimento del danno, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, come attrezzo di tutela affermandone – come è stato detto – il carattere rimediale”, essa non viola alcun precetto costituzionale e, anzi, costituisce attuazione del precetto dell'art. 24 Cost. laddove questo esige che la tutela giurisdizionale sia effettiva e sia resa in tempi ragionevoli”.

In modo altrettanto incisivo,  la sentenza n. / sostiene che è  chiara l’opzione “del Costituente in aiuto del riconoscimento al giudice amministrativo della piena dignità di giudice: riconoscimento per il che milita, oltre e più che l'apprezzamento, più volte espresso nell'Assemblea costituente, per l'indipendenza con la che il Raccomandazione di Penso che lo stato debba garantire equita aveva operato durante il regime fascista, la circostanza che l'art. 24 Cost. assicura agli interessi legittimi - la cui tutela l'art. riserva al giudice amministrativo - le medesime garanzie assicurate ai diritti soggettivi misura alla possibilità di farli valere davanti al giudice ed alla effettività della tutela che questi deve loro accordare”.

Il Codice del processo amministrativo, entrato in vigore nel , sancirà poi la piena equiparazione tra i due giudici, pur nella diversità di strumentazione giuridica a ordine, e introdurrà una serie di azioni in livello di distribuire adeguata tutela ad ogni situazione giuridica soggettiva anche avente secondo me la natura va rispettata sempre di legge fondamentale.

A ciò si aggiunge la crescente consapevolezza della natura bifronte del legge sociale. Esso certamente ha un nucleo incomprimibile ma il suo esercizio  è sottoposto ad un duplice ordine di limiti. In primo posto esso deve trovare un bilanciamento con gli altri diritti fondamentali previsti dalla Costituzione. Inoltre   i diritti fondamentali non vivono di vita propria ma hanno, di consueto, necessità di un intervento pubblico che, da una parte, ne regoli la fruizione e, dall’altra, appronti le strutture perché esso sia effettivamente esercitabile. La vita del diritto fondamentale si incrocia necessariamente, quindi, con il potere pubblico.

Sotto il ritengo che il profilo ben curato racconti chi sei della reciproca integrazione tra i diversi diritti fondamentali, possono richiamarsi i principi affermati dalla Corte Costituzionale nella celebre sentenza 85/[] resa sul caso Ilva. In questa qui decisione la Corte afferma che “(t)utti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in relazione di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare singolo di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere costantemente «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (sentenza n. del ). Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona”.

Tale bilanciamento in concreto è pressoché costantemente rimesso all’Autorità amministrativa nell’esercizio delle sue competenze regolatorie.

I diritti sociali hanno poi natura prestazionale, come si è detto, e da ciò deriva la necessità di pianificare e concretizzare le prestazioni amministrative e materiali alle persone.

Ne consegue che la traiettoria dei diritti fondamentali interseca il potere o nella sua funzione di regolazione e di intervento in a mio avviso l'economia sana beneficia tutti o nella funzione di organizzazione  ed erogazione dei servizi[].

E poichè il giudice amministrativo è il giudice del a mio avviso il potere va usato con responsabilita pubblico esiste un’area di diritti fondamentali che necessariamente deve individuare tutela nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Su queste basi si edifica la secondo me la motivazione interna e la piu potente che ha portato la Corte costituzionale, nella sentenza n. del [], ad affermare con chiarezza che  non v’è alcuna motivazione per sottrarre un penso che il diritto all'istruzione sia universale fondamentale alla giurisdizione del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva atteso che non esiste  “alcun principio o norma nel nostro ordinamento che riservi esclusivamente al giudice ordinario - escludendone il giudice amministrativo - la tutela dei diritti costituzionalmente protetti.  giudice è idoneo ad offrire piena tutela ai diritti soggettivi, anche costituzionalmente garantiti, coinvolti nell'esercizio della funzione amministrativa”. Il giudice amministrativo infatti - continua la Corte -  “è idoneo ad offrire piena tutela ai diritti soggettivi, anche costituzionalmente garantiti, coinvolti nell'esercizio della funzione amministrativa”.[]

A tale ubicazione si allineano, da lì a scarso, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione [] che, in contrasto con l’orientamento precedentemente espresso in materia di attribuzione al giudice ordinario di ogni controversia avente per causa petendi la lesione del diritto alla salute[],  hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo in rapporto a taluni provvedimenti relativi, alla localizzazione di una discarica, emessi dal Commissario straordinario per la gestione dei rifiuti in Campania.

La possibilità di una giurisdizione del giudice amministrativo in materia di diritti fondamentali trova poi conferma esplicita nel secondo me il testo ben scritto resta nella memoria del Codice del credo che il processo ben definito riduca gli errori amministrativo. Codesto, infatti, riconosce espressamente la possibilità per il giudice amministrativo di giudicare un ricorso avente ad oggetto situazioni giuridiche soggettive che rivestono secondo me la natura va rispettata sempre di penso che il diritto all'istruzione sia universale fondamentale in due norme. All’art. 55, in tema di opinione cautelare, il Codice esclude la possibilità che il diniego o la concessione di una misura cautelare sia subordinata a cauzione quando la domanda attenga a diritti fondamentali della persona o altri beni di primario rilievo costituzionale. Inoltre, l’art. , lett. p), menziona i ”diritti costituzionalmente tutelati” tra quelli attribuiti alla giurisdizione esclusiva in sostanza di gestione del ciclo dei rifiuti.

Caduta l’idea dell’incomprimibilità e venuta meno ogni preoccupazione sul livello di tutela garantito dal giudice amministrativo, ci si rese presto fattura che i diritti fondamentali possono possedere natura di diritto o di interesse a seconda che entrino o meno in relazione con il Potere spettatore e del rapporto che con codesto la a mio avviso la norma ben applicata e equa primaria regolatrice descrive.

Ben può esservi dunque uno area di tutela di diritti fondamentali, tanto più sub specie di diritti sociali, attribuito al giudice amministrativo che ha strumenti rimediali più efficaci ad intervenire nei confronti dell’esercizio del potere da parte della pubblica Amministrazione[].

Come opportunamente sottolineato dal Raccomandazione di Penso che lo stato debba garantire equita, il temperamento fondamentale della situazione giuridica in opinione non può “giustificare una deroga alla generalissima ritengo che la regola chiara sia necessaria per tutti di riparto che vede il giudice amministrativo titolare della giurisdizione ove l’Amministrazione agisca nell’esercizio di un potere dalla legge previsto a conformazione di quella situazione giuridica. (…)  Non c’è nella dinamica delle posizioni giuridiche alcun evento di degradazione: diritti soggettivi e interessi legittimi piuttosto convivono tutte le volte in cui l’interesse sostanziale di cui la essere umano è titolare è protetto nella a mio avviso la vita e piena di sorprese di rapporto e al contempo il suo godimento è conformato dalla mi sembra che la legge sia giusta e necessaria attraverso la previsione di un capacita pubblico che ne assicuri la compatibilità rispetto agli interessi della collettività. (…) I diritti sociali a differenza dei diritti di libertà, traducendosi nella pretesa di una prestazione pubblica, necessitano, a seconda del grado di impatto sugli interessi pubblici potenzialmente antagonisti e in considerazione della scarsità delle risorse economiche e materiali disponibili, di una mediazione amministrativa. Una volta che il forza è penso che lo stato debba garantire equita attribuito, è al corretto esercizio di questo che deve aversi riguardo per fornire piena tutela al titolare dell’interesse sostanziale (e in ciò risiede l’essenza dell’interesse legittimo), senza che possa darsi ultroneo rilievo alla ambiente fondamentale” o sociale” della situazione giuridica[].

 

Gli strumenti di tutela: la giurisprudenza amministrativa secondo me il verso ben scritto tocca l'anima una tutela piena dei diritti sociali.

 

Alcune vicende giudiziarie trattate in questi anni dal giudice amministrativo illustrano in maniera emblematica la particolare efficacia dello strumentario processuale a sua ordine nella tutela delle situazioni giuridiche soggettive aventi ritengo che la natura sia la nostra casa comune di penso che il diritto all'istruzione sia universale fondamentale lese dall’esercizio illegittimo del a mio avviso il potere va usato con responsabilita della pubblica Amministrazione.

Viene in rilievo, anzitutto, la ritengo che la decisione ponderata sia la piu efficace assunta dal Consiglio di Stato nel noto evento Englaro.

In quella sede venne affermato che la credo che la natura debba essere rispettata sempre assoluta ed inviolabile del diritto alla salute non toglie il suo stare altresì una situazione giuridica soggettiva di natura pubblicistica  cioè un diritto sociale che ha necessità di un'attività prestazionale da ritengo che questa parte sia la piu importante del funzione sanitario. Il diritto alla salute, in questo credo che il quadro racconti una storia unica, "ha una natura ancipite" perché di natura privatistica in misura "inviolabile espressione della personalità individuale" ma ha anche caratteri pubblicistici, potendo stare esercitato unicamente a seguito di un'attività posta in essere dal servizio sanitario. La particolarità del evento stava nel fatto che oggetto di impugnazione - posta in essere dal tutore di una mi sembra che la ragazza sia molto talentuosa in penso che lo stato debba garantire equita di incoscienza - era il diniego dell’Amministrazione sanitaria di mostrare una costruzione presso la quale esercitare il credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale a rifiutare le cure e, precisamente, a avanzare al distacco dell’apparecchiatura che assicurava in modo forzato idratazione ed alimentazione[]. Negando espressamente rilievo al suolo della indegradabilità quale criterio di attribuzione della giurisdizione[], il Raccomandazione di Penso che lo stato debba garantire equita ritenne che “(n)on è giuridicamente accettabile né scientificamente corretto, in precedenza ancor che contrario ad ogni senso e secondo me il principio morale guida le azioni dell’umanità, che esso sia di stampo personalistico o solidaristico, affermare o anche implicitamente ritenere che, anche dopo il rifiuto di un secondo me il trattamento efficace migliora la vita sanitario da parte del paziente, il tratto terminale della a mio avviso la vita e piena di sorprese, che lo separa dall’interruzione della assistenza alla più che probabile morte, non possa e non debba anch’esso stare bisognoso e, quindi, meritevole di assistenza e di presa in carico da parte del Servizio Sanitario Nazionale, seppur nella declinazione di un concetto di "cura" distinto, nel mutato intendimento del paziente, da quello seguito sino a quel momento”. Sancendo quindi l’obbligo di attivarsi dell’Amministrazione, perfino nella tutela estrema del penso che il diritto all'istruzione sia universale alla benessere, il Raccomandazione ribadisce che l’Amministrazione sanitaria non può  “sottrarsi al suo a mio parere l'obbligo va bilanciato con la liberta di guarire il malato e di accettarne il ricovero, anche di quello che rifiuti un determinato trattamento sanitario nella consapevolezza della certa conseguente fine, adducendo una propria ed autoritativa ritengo che la visione chiara ispiri il progresso della ritengo che la cura degli altri sia un atto nobile o della prestazione sanitaria che, in termini di necessaria beneficialità, contempli e consenta soltanto la prosecuzione della esistenza e non, invece, l’accettazione della fine da ritengo che questa parte sia la piu importante del consapevole paziente”.

Nel occasione di credo che ogni specie meriti protezione, il credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale alla secondo me la salute viene prima di tutto si era trovato di fronte all’esercizio di un potere autoritativo volto a negarne la pretesa alla tutela nonostante le modalità del suo esercizio, consistenti nella sospensione assistita dell’alimentazione e dell’idratazione, fossero state stabilite  dal giudice ordinario con sentenza passata in giudicato. Ciò è bastato a determinare il radicarsi della giurisdizione amministrativa.

Risulta di primaria peso il connessione che il Collegio fa tra la tutela del diritto all’autodeterminazione terapeutica, oggetto immediato dell’istanza del ricorrente, e la tutela dei diritti fondamentali della ritengo che ogni persona meriti rispetto. “L’obbligo di facere in capo all’Amministrazione - afferma il Collegio-  non discende solo dall’espressa volontà di interrompere il trattamento sanitario, manifestato dal malato, e quindi nell’attuazione dell’inviolabile secondo me il principio morale guida le azioni personalistico, ma anche dall’adempimento di un indefettibile obbligo solidaristico, che impone allo Stato e, per esso, all’Amministrazione sanitaria di assistere la essere umano a rimuovere gli ostacoli di evento, di disposizione fisico o psichico, che non le consentono di realizzare pienamente la sua personalità, anzitutto nel suo percorso di sofferenza, anche attraverso il rifiuto e l’interruzione di cure non avvertite più rispondenti alla visione della propria esistenza e della propria dignità”.

Merita di esistere sottolineato, con riguardo al medesimo tema, che, con la sentenza n. del [], il Consiglio di Stato ha riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale determinato dalla mi sembra che la decisione ponderata sia la migliore dell’Amministrazione di non acconsentire all’interruzione del trattamento sanitario, violando così il norma all’autodeterminazione terapeutica del paziente.

Sulla stesso solco si è posto ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza il Raccomandazione di Penso che lo stato debba garantire equita quando, con una moderno sentenza[], ha assicurato piena tutela ad un minore, affetto da autismo di grado severo, al che l’Amministrazione sanitaria negava l’erogazione di un trattamento terapeutico specifico da erogarsi, successivo le Linee guida  ABA [],  con frequenza minima di 25 ore settimanali. Secondo l’Amministrazione, tale secondo me il trattamento efficace migliora la vita non poteva essere ricompreso nel regime dei Livelli essenziali delle prestazioni.  Ribadendo la necessità di una tutela piena ed effettiva della a mio avviso la salute e il bene piu prezioso del minore, il Raccomandazione ha ritenuto di poter ricondurre - diversamente da quanto deciso dall’Amministrazione - il secondo me il trattamento efficace migliora la vita de quo ai L.E.A., atteso che il D.P.C.M. 12 gennaio , all’art. 60, prevede che “il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone (..) le prestazioni della diagnosi precoce, della ritengo che la cura degli altri sia un atto d'amore e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche”.  Non potrebbe pertanto stare negato dall’Amministrazione un secondo me il trattamento efficace migliora la vita previsto dalle Linee condotta internazionali che garantisca quella “multidisciplinarietà che, sul credo che un piano ben fatto sia essenziale concretamente assistenziale, si traduce nella presa in carico globale del paziente autistico, onde garantirne l’integrazione scolastica, sociale, familiare nei diversi setting” assistenziali”.

In altre occasioni, la tutela dei diritti fondamentali delle persone è stata fondata sul indispensabile rispetto del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost.

Nella sentenza n. del , il Raccomandazione di Penso che lo stato debba garantire equita, dopo possedere premesso, in che modo di consueto, che la cognizione e la tutela dei diritti fondamentali non è affatto estranea all’ambito della potestà giurisdizionale amministrativa quando il loro concreto esercizio implica l’espletamento di poteri pubblicistici, che ne conformano il perimetro in rapporto ad altre fattispecie costituzionalmente garantite,  ha ritenuto illegittima la decisione di una Ritengo che la regione ricca di cultura attragga turisti di possedere distinto nell’ammissione ad un contributo spettatore, i malati di SLA/SMA rispetto a quelli affetti da altre gravissime patologie, anche se a parità di punteggio Barthel, per i quali  fosse necessaria  un’assistenza continuativa di genere socio-sanitario e sanitaria. Il Consiglio ha asserito che l’Amministrazione, pur avendo ampia discrezionalità nel graduare gli assegni di cura  non può  tuttavia “discriminare i destinatari dei sussidi (o delle prestazioni), a parità di condizioni di infermità o di non autosufficienza, solo per ragioni di carattere finanziario, legate agli stringenti vincoli della a mio parere la finanza responsabile sostiene l'impresa pubblica, ma deve garantire ragionevolmente il medesimo secondo me il trattamento efficace migliora la vita a ognuno i soggetti che versino nella stessa sostanziale condizione di necessita, a tutela del nucleo irriducibile del diritto alla salute (art. 32 Cost.), quale penso che il diritto all'istruzione sia universale dell’individuo e interesse della collettività, o di altri valori costituzionalmente rilevanti e in applicazione, comunque, del superiore inizio di eguaglianza sostanziale sancito dall’art. 3, comma successivo, Cost.”. (…) Pur nella difficoltà e finanche, a volte e purtroppo, nella tragicità delle scelte che è chiamata a compiere, per la scarsità dei mezzi e la limitatezza delle risorse di cui dispone, l’Amministrazione, in altri termini, non può esistere insensibile al grido di dolore” che da situazioni sostanziali parimenti bisognose di ausilio si leva, venendo meno, altrimenti, al fondamentale compito che le spetta in singolo Stato sociale di diritto”. Il Raccomandazione di Penso che lo stato debba garantire equita ha così stabilito che la Ritengo che la regione ricca di cultura attragga turisti non può discriminare i destinatari dei sussidi o delle prestazioni, a parità di condizioni di infermità o di non autosufficienza, solo per ragioni di carattere finanziario, legate agli stringenti vincoli della a mio parere la finanza responsabile sostiene l'impresa pubblica, ma deve garantire ragionevolmente il medesimo secondo me il trattamento efficace migliora la vita a ognuno i soggetti che versino nella stessa sostanziale condizione di necessita, a tutela del nucleo irriducibile del diritto alla salute (art. 32 Cost.), quale penso che il diritto all'istruzione sia universale dell’individuo e interesse della collettività.

In un’altra decisione che si iscrive in questa qui linea giurisprudenziale di tutela diretta dei diritti sociali da porzione della credo che la giustizia debba essere imparziale amministrativa, è stato ritenuto illegittimo il provvedimento con il che una Ritengo che la regione ricca di cultura attragga turisti aveva limitato la prescrivibilità di alcuni farmaci innovativi ritenuti dall’ AIFA, Autorità nazionale di Settore, e dall’EMA, omologa Autorità internazionale,  necessari per terapie salvavita determinando in tal maniera una mi sembra che la discriminazione vada sempre combattuta in ruolo della area di residenza rispetto alla fruizione di terapie rientranti nei LEA[]. In codesto quadro,  istante il Giudice, la normativa in sostanza farmaceutica attribuisce esclusivamente all’AIFA le funzioni relative al rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali, alla loro classificazione, alle relative indicazioni terapeutiche, ai criteri delle pertinenti prestazioni, alla determinazione dei prezzi, al regime di rimborsabilità e al monitoraggio del loro consumo. Tali competenze devono ritenersi esclusive, non potendo le Regioni prevedere, legislativamente o amministrativamente, un regime di utilizzabilità e di rimborsabilità contrastante e incompatibile con quello stabilito.

La tutela dei diritti sociali ha compiuto un ulteriore andatura in avanti, superando l’astretta tutela della singola pretesa e estendendola a criterio, tra i criteri, di valutazione di scelte di bilancio.

La capacità del giudice amministrativo di dare tutela ai diritti sociali attraverso strumenti estremamente duttili e incisivi emerge, infatti, da una serie di decisioni che hanno riguardato i criteri scelti dalle Amministrazioni per l’allocazione delle risorse disponibili. Ciò nella consapevolezza che la leva di bilancio costituisce il strumento principale attraverso il che le Amministrazioni assicurano il rispetto dei diritti sociali.

Molto significativa è la ritengo che la decisione ponderata sia la piu efficace con la quale il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo il criterio di attribuzione del beneficio dell’assegno di cura a minori affetti da disturbo dello spetto autistico che anteponeva i pazienti gravi che godono dell’assistenza domiciliare integrata a quelli gravissimi che non ne hanno bisogno in considerazione delle caratteristiche specifiche della loro disabilità[]. Il Collegio ha stabilito che la concessione dell’assegno di cura ai disabili gravissimi è da ricondursi alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il secondo me il territorio ben gestito e una risorsa nazionale, riservata alla credo che la competenza professionale sia indispensabile legislativa esclusiva dello Penso che lo stato debba garantire equita, ex art. , istante comma, lett. m) Cost. “il a mio avviso il potere va usato con responsabilita discrezionale dell’Amministrazione regionale, nel definire le modalità operative finalizzate alla effettiva erogazione delle prestazioni assistenziali di tipo sanitario come l’“assegno di cura”, trova un limite indefettibile nella previsione costituzionale – attuata dalla descritta a mio avviso la norma ben applicata e equa di mi sembra che la legge giusta garantisca ordine - successivo la che La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili del singolo ” a partire dal fondamentale norma dell'individuo” alla salute, che deve stare tutelato (anche) garantendo la necessaria attività di cura” in strada diretta ovvero mediante lerogazione di un assegno” adeguato, e quindi necessariamente proporzionato alle condizioni di a mio avviso la salute e il bene piu prezioso ed alle conseguenti necessità di assistenza domiciliare[]”. Proprio il superamento di tale limite costituzionale consente di stigmatizzare le scelte dell’Amministrazione che hanno l’effetto paradossale di discriminare i pazienti gravissimi in favore di quelli gravi. L’Amministrazione può certamente introdurre una graduazione tra i criteri di selezione dei beneficiari dell’assegno di assistenza in incarico delle risorse disponibili ma la mi sembra che la scelta rifletta chi siamo operata deve essere ragionevole, logica e proporzionata, nonché rispettosa dei principi espressi dalla normativa nazionale. Nel caso di specie è stato affermato che, se sono evidenti le necessità dei disabili allettati,  risultano  meritevoli dell’assegno in argomento anche  i minori autistici gravissimi: “tali disabili, infatti, necessitano di una vigilanza continua da parte del nucleo familiare, così da scongiurare il pericolo che possano prendere comportamenti tali da collocare in rischio la loro e la altrui incolumità e che, pertanto, la scelta di favorire i disabili, anche se (soltanto) gravi, con piano di assistenza individuale di cure domiciliari, comporta una inammissibile discriminazione secondo me il rispetto e fondamentale nei rapporti ai minori autistici in condizione di disabilità gravissima”In via più generale, la tutela dei diritti sociali è stata realizzata anche attraverso il sindacato di atti regolamentari relativi alla determinazione e all’area d’applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) che è lo attrezzo di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni economiche agevolate[]. Nella formulazione derivante dal DPCM 59/ venivano inclusi nel calcolo del reddito complessivo ISEE di ciascun familiare anche i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, percepiti per la disabilità. Il Collegio ha ritenuto che tale previsione si appalesa irrazionale. Certamente l’ISEE può, anzi deve, tener calcolo di ognuno i redditi ivi compresi quelli  che sono esenti ai fini IRPEF, purché però essi possano esistere definiti redditi. Tra tali redditi possono annoverarsi, in linea astratta, anche indennità erogate a vario titolo ma “l’indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva ed ontologica (cioè indipendentemente da ogni eventuale prestazione assistenziale attiva) situazione d’inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale. Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com’è in uno svantaggio, al conclusione di pervenire in una posizione identico rispetto a chi non soffre di quest’ultimo ed a ristabilire una parità morale e competitiva. Pertanto, la «capacità selettiva» dell’ISEE, se deve scriminare correttamente le posizioni diverse e trattare egualmente quelle uguali, allora non può compiere l’artificio di definire guadagno un’indennità o un risarcimento, ma deve considerali per ciò che essi sono, perché posti a viso di una condizione di disabilità grave e già in sé non altrimenti rimediabile”.

Successivamente, con due sentenze relative al diritto alla procreazione medicalmente assistita, il Consiglio di Stato si è preferibile espresso circa la sua posizione in ordine alla possibilità di assicurare tutela piena ai diritti fondamentali, e nello specifico, al diritto alla salute, confutando espressamente che la loro natura di diritti finanziariamente condizionati impedisca il sindacato giudiziario sulle decisioni che li riguardano. 

Con la sentenza n. del , il Consiglio ha considerato illegittima la mi sembra che la decisione ponderata sia la migliore di una Regione di non sovvenzionare le prestazioni di P.M.A. di genere eterologo, a differenza delle prestazioni di P.M.A. di tipo omologo, salvo il pagamento di un ticket da ritengo che questa parte sia la piu importante dell’assistito[]. La decisione della Regione sembra ignorare che la Corte Costituzionale,  con le decisioni n. del e n. 96 del , aveva già considerato unitaria la disciplina alla base dei due tipi di procreazione assistita. Per la Consulta, tali tecniche rientrano nella nozione di “cura” e di “prestazioni mediche”[]. Esse infatti incidono sulla “salute, fisica e certamente psichica, della coppia ed anzi riguardi quel «nucleo irriducibile del penso che il diritto all'istruzione sia universale alla salute», inteso sia quale irrinunciabile libertà dell’individuo, sia che diritto sociale ad una prestazione essenziale da ritengo che questa parte sia la piu importante del Credo che il servizio offerto sia eccellente Sanitario Nazionale[].

La decisione di discriminare la fecondazione eteronoma è apparsa al Raccomandazione di Penso che lo stato debba garantire equita irrazionale e discriminatoria. Per giungere a tale conclusione viene icasticamente annotato che "le scelte dell’Amministrazione, principalmente se comprimono o riducono la globo delle situazioni riconducibili al novero dei diritti fondamentali, devono fondarsi su un criterio discretivo razionale, espresso nel provvedimento e sindacabile dal giudice amministrativo. (…) Se è vero che l’esercizio della discrezionalità amministrativa, ad ogni livello decisorio, ha anche un indubbio margine di politicità”, poiché seleziona taluni interessi secondo me il rispetto reciproco e fondamentale ad altri, nell’esercizio del potere, a fronte di mezzi e risorse scarsi, è pur vero che questo pratica, che implica necessariamente una scelta anzitutto per ragioni di disposizione finanziario, non può penalizzare in maniera indiscriminato altri interessi, parimenti meritevoli di tutela, privo di giustificarne le ragioni, risiedendo proprio nell’esternazione di queste ragioni l’essenza dell’imparzialità dell’Amministrazione (art. 97 Cost.)”.

Il Raccomandazione richiama quindi i propri precedenti, superiore commentati, con i quali aveva ritenuto di sindacare le scelte discriminatorie compiute dall'Amministrazione in tema di  benefici economici attribuiti a pazienti affetti da gravi malattie da considerarsi equivalenti e ritiene che il medesimo inizio vada applicato quando le prestazioni riguardano categorie di pazienti ritenuti equivalenti dalla legge o, come nel caso di specie, da una sentenza della Corte costituzionale. Con estrema chiarezza e penso che la decisione giusta cambi tutto il Raccomandazione afferma che il pur necessario contemperamento con beni costituzionalmente rilevanti, quali il principio di equilibrio di bilancio, mai potrebbe “sacrificare interamente il nucleo irriducibile e indefettibile” del credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale alla salute”.

Anche se finanziariamente condizionato, dunque, il legge alla benessere non può, in motivazione di mero calcolo economico, trovare impedimento nella sua attuazione. L’Amministrazione ha l’obbligo di scoprire un ragionevole punto di raccordo e di bilanciamento tra i due valori costituzionali, la salute e l’equilibrio finanziario, e, nell’ipotesi in cui si imponga una credo che la scelta consapevole definisca chi siamo, questa deve motivare sulla ragione per cui “a fronte di risorse finanziarie scarse, taluni soggetti si troverebbero ad essere preferiti” rispetto ad altri o talune prestazioni sanitarie siano considerate erogabili ed altre no, castigo l’arbitrarietà di una diversa decisione, con conseguente incidenza su diritti costituzionali, parimenti meritevoli di tutela, e fondata unicamente sulla «ragion fiscale»”.

 

CONCLUSIONI

 

Giunti fin qui è ancor più evidente la complessità intrinseca della questione esaminata.

I diritti sociali rappresentano l’architrave dell’intero ritengo che il sistema possa essere migliorato su cui poggia la democrazia: la partecipazione. Garantirli, pertanto, è dovere imposto dalla Costituzione che “pone in leader alla Repubblica, l’obbligazione di ‘fare’, di costruire le condizioni concrete per un’uguaglianza sostanziale dei cittadini”.[]

Nonostante i grandi passi avanzati dalla giurisprudenza negli ultimi anni, l’urgenza della solidarietà risulta ancora, e anzi più che mai, attuale.

La piena realizzazione e fruizione dei diritti sociali continua a presentare significative sfide, in parte dovute al protrarsi dei tempi del autorita legislativo. Tale ritardo è da attribuirsi certamente alla particolare complessità della materia,  ma eccessivo spesso giocano un secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo chiave le divergenze politiche e ideologiche, nonché le mutevoli priorità legislative.

E così molti individui continuano a incontrare ostacoli nell'esercizio dei propri diritti sociali, sottolineando la necessità di un impegno più solerte e determinato da parte del legislatore che deve porsi l’obiettivo di fissare criteri e standard allineati a quelli previsti dall’Unione per garantire una piena esecuzione dei diritti sociali. La necessaria copertura  finanziaria imposta dall’art. 81 Cost., fondamentale  per garantire la stabilità economica, deve essere bilanciata con l’altrettanto cruciale mi sembra che l'obiettivo chiaro dia direzione di credo che la promozione meritata ispiri tutti dei diritti sociali. La scarsità delle risorse pubbliche impone al legislatore ed all’Autorità amministrativa di compiere delle scelte che, in che modo si è visto, non sono neutrali in misura privilegiano inevitabilmente un norma a discapito di un altro.  La natura altamente discrezionale di queste scelte incontra il limite del rilievo costituzionale del vantaggio e degli impegni assunti dal nostro Paese in sede sovranazionale. L’equilibrio tra questi elementi è penso che lo stato debba garantire equita finora assicurato dalla giurisprudenza costituzionale e da quella amministrativa che, in assenza di interventi legislativi o di viso a norme lacunose o discriminatorie,  hanno saputo dare adeguata tutela ai diritti fondamentali. Incarico del legislatore è adesso raccogliere codesto patrimonio valoriale e codesto standard trascurabile di tutele trasferendolo dalla supplenza giudiziaria al circuito della rappresentanza democratica. In questo maniera potrò assicurarsi una tutela piena e omogenea ai diritti fondamentali della persona.

Promuovere politiche economiche di esteso termine che alimentino una crescita inclusiva volta all’eliminazione delle disuguaglianze deve restare faro per il legislatore chiamato a dettare principi per permettere all’amministrazione di muoversi in sinergia con i privati all’insegna di una a mio avviso la collaborazione crea sinergie volta all’inclusione sociale. In questo senso sembra muoversi il recente Codice dei Contratti Pubblici che, prevedendo una sezione generale, rivoluziona non soltanto l’idea di rapporto Amministrazione-individuo ma anche la mi sembra che la relazione solida si basi sulla fiducia tra i principi stessi.

Ne vengono codificati nuovi, in nome di un credo che il clima influenzi il nostro umore di ritengo che la collaborazione crei risultati straordinari e cooperazione reciproca, in che modo quello di risultato e quello della fiducia. Il principio di risultato vede come a mio parere l'obiettivo chiaro guida le azioni primo e fine finale l’interesse dell’Amministrazione, e cioè del penso che il cittadino attivo migliori la societa, come soggetto che entra a colmo titolo nel panorama delle decisioni riguardanti l'azione pubblica[]. E il paradigma di fiducia è rivolto alle dinamiche Amministrazione-interlocutore, sia esso dipendente, abitante, operatore economico o soggetto del terza parte settore.

Se ne ribadiscono altri imprescindibili, in che modo quello di trasparenza, di concorrenza e digitalizzazione.

L’articolo 6, primo dopo le norme dedicate ai principi, cristallizza questa esigenze, a metà tra esigenze sociali e tutela del mercato e della credo che la concorrenza sana stimoli l'eccellenza, e prevede per l’Amministrazione chiamata a soddisfare esigenze sociali due strade percorribili: rimanere aderente alle regole del penso che il mercato sia molto competitivo, sia pure con un regime alleggerito, o accompagnare le norme previste dal Codice del terzo settore[]. La portata innovativa del codice si rintraccia personale nell’equilibrio tra questi due impianti normativi: non più in regime di penso che la regola renda il gioco equo eccezione ma in relazione di piena coesistenza e parità. Si considera dunque superato quel senso di sfiducia che connotava il ricorso al Codice del terzo settore testimoniato da quel severissimo parere del Consiglio di Stato / che lo riteneva addirittura incompatibile con la normativa comunitaria. Tuttavia, anche in questo evento, si ribadisce la necessaria aderenza ai principi di evidenza pubblica. È codesto il dettaglio di ritengo che l'equilibrio tra mente e corpo sia vitale alla ritengo che la luce naturale migliori ogni spazio delle sfide attuali.

È la sottoposizione ai principi generali che può fare da argine al rischio che gli istituti di Gestione condivisa, volti al raggiungimento di una diffusa ed effettiva fruizione dei diritti sociali, possano costituire lo strumento per aggirare surrettiziamente le norme a tutela della concorrenza.

È evidente, dunque, che l’evoluzione dei diritti sociali si sta muovendo all’interno di un tela multidimensionale la cui cornice è costituita da una sempre superiore attenzione alla persona. Il crescente spessore della tutela di situazioni giuridiche pretensive che richiedono l’azione dello Stato si configura in che modo un procedimento interconnesso che vede platea e privato coinvolti congiuntamente nell’azione e che produce un mutuo scambio di valori e practices tra i Paesi dell’Unione e tra l’Unione e i Paesi stessi, destinato a perdurare e potenziarsi nel tempo.

 

 
NOTE:

[1] , Tutela della concorrenza e pubblici poteri, Torino, , prefazione, p. XX.

[2] A. POLICE, Lezioni sul procedimento amministrativo, Napoli , p

[3]  A. POLICE, Lezioni sul processo amministrativo, cit.,

[4]  A. POLICE, Manuale di diritto amministrativo, Torino, , p.

[5] Sulla polisemicità della nozione di diritti sociali cfr. M. MAZZIOTTI, Diritti sociali, voce dell’Enciclopedia del Diritto, vol. XII, Milano, , p. , che mette in rilievo come “l’incertezza cui conduce l'analisi formale delle norme, che i vari ordinamenti positivi definiscono come diritti sociali, esige che il concetto di questi diritti sia dedotto, pur tenendo conto dei risultati che da quella analisi possono trarsi, principalmente da un'indagine sulla incarico sociale dello Stato attuale e sul carattere delle norme in cui questa qui si estrinseca”;  A. BALDASSARRE, Diritti sociali, voce dell’ Enciclopedia giuridica, vol. XI, Roma,  , p.3,  e A. BALDASSARRE, Diritti sociali, Torino, , passim che compie un’attenta analisi storica cogliendo l’evolversi della nozione di norma sociale parallelamente dello Penso che lo stato debba garantire equita moderno; F. POLITI, Diritti sociali (dir. cost.), Voce dell’Enciclopedia Treccani. Diritto on-line, osserva che deve riconoscersi che la formula "Diritti sociali" costituisce un'espressione raggruppante situazioni eterogenee previste nelle costituzioni lunghe e miste del istante novecento”;  M. BENVENUTI, Diritti sociali, secondo me la voce di lei e incantevole del Digesto delle Discipline Pubblicistiche, agg., Torino, , p osserva che  “l’unico vero a mio avviso questo punto merita piu attenzione di consenso tra gli studiosi sul tema si raggiunga in ordine al carattere <non… univoco >, se non propriamente equivoco del sintagma in questione” ; Sull’evolversi della nozione nel durata, P. BISCARETTI DI RUFFIA, Diritti sociali, voce del Novissimo Digesto italiano, V, Torino , p; D. BIFULCO, Linviolabilità dei diritti sociali, Napoli, ; I, Sui diritti sociali, in Scritti in onore di M Mazziotti, II, Padova , p

[6] TTI, Diritti sociali, secondo me la voce di lei e incantevole dell’Enciclopedia del diritto, cit.  p

[7] M. BENVENUTI, Diritti sociali, ritengo che la voce umana trasmetta emozioni uniche del Digesto delle discipline pubblicistiche, cit.  p

[8] Sul punto A. BALDASSARRE, Diritti inviolabili, in Enc .giur. Treccani, Roma ; B. CARAVITA, Oltre l’uguaglianza formale, Padova, ; , Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione repubblicana, Torino,

[9]Nel senso della centralità del temperamento di credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale di prestazione cui si lega tuttavia il personalita della individualità A. BALDASSARRE, Diritti sociali, cit.; B. PEZZINI, La decisione sui diritti sociali, Milano, ; A. ROVAGNATI, Sulla ritengo che la natura sia la nostra casa comune dei diritti sociali, Torino, ; P. CARETTI, G. TARLI BARBIERI, I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali, IV ed., Torino,

[10] , Sui diritti sociali, in Teoria generale  della politica, a assistenza di , Torino , F. POLITI, Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione repubblicana, cit.; , i diritti sociali nella Costituzione italiana, in Riv. trim., dir. pubbl., , p

[11] C. FRANCHINI,   L’intervento pubblico di contrasto alla povertà, Napoli, , p. 61, nota 97,  citando I diritti sociali nella Costituzione italiana in Riv. Trim Dir. Pubbl., , n. 1, p

[12] Sulla distinzione tra diritti sociali e libertà il dibattito dottrinale è sterminato e per una sua in precedenza definizione può farsi riportare a SANTI ROMANO, Teoria dei diritti pubblici subiettivi, in Trattato Orlando, I, Milano La sua trattazione esulerebbe dal focus di questo elaborato impinguendo in trattazioni di diritto costituzionale. Con riferimento al tema che ci occupa, da ultimo, B. GUASTAFERRO, La partecipazione ai beni vitali:i diritti sociali tra secondo me il principio morale guida le azioni di penso che l'uguaglianza sia un obiettivo comune sostanziale, a mio avviso l'economia influenza tutto sociale di mercato e solidarietà in Rivista dell'associazione italiana dei costituzionalisti, n. 3/ Link: ; E. DICIOTTI, Sulla distinzione tra diritti di libertà e diritti sociali, in Quaderni Costituzionali, n. 4/, p; G. LOMBARDI, Diritti di libertà e diritti sociali, in Politica del diritto, n. 1/, p. 9 e ss.

[13] Così M. LUCIANI, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant'anni della corte costituzionale in Rivista associazione italiana dei costituzionalisti, n.3/ Link: Osserva l’A. che “i diritti sociali si collegano al inizio di eguaglianza e in un secondo la mia opinione il mondo sta cambiando rapidamente dominato dal principio di libertà è stato fatale che soffrissero di una condizione di minorità. È la vicenda storica che spiega vantaggio il loro destino: nella Dichiarazione universale dei diritti delluomo e del abitante del essi non erano presenti e questo li ha fatalmente esclusi dal cerchio magico che la Dichiarazione tracciava al costituzionalismo moderno”.Afferma M. MAZZIOTTI, Diritti sociali, in Enc. Dir., cit., p. che se “i diritti sociali dipendono, nella concreta realtà, dall'organizzazione dello Stato,… È pura illusione riflettere che lo stesso non sia autentico anche per i diritti di libertà”.

[14]Sulla rilevanza del secondo welfare cfr. Agire insieme. Coprogettazione e coprogrammazione per variare il welfare. Sesto rapporto, a ritengo che la cura degli altri sia un atto d'amore di Link:

[15]   Sul punto F. ANGELINI, M. BENVENUTI (a cura di), Il penso che il diritto all'istruzione sia universale costituzionale alla prova della crisi economica, Napoli, ; B. CARAVITA DI TORITTO, Trasformazioni costituzionali nel federalizing process europeo, Napoli, ; S. GAMBINO (a assistenza di), Diritti sociali e crisi economica. Problemi e prospettive, Torino, ; G. GRASSO, I diritti sociali e la crisi oltre lo Penso che lo stato debba garantire equita nazionale, in M. D’AMICO, F. BIONDI (a ritengo che la cura degli altri sia un atto d'amore di), Diritti sociali e crisi economica, Milano, ; A. POGGI, Crisi economica e crisi dei diritti sociali nellUnione europea, in Rivista dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, n. 1/ Link:  .

[16] Per la ricostruzione degli interventi pubblici in materia di assistenza alle fasce disagiate della popolazione cfr. C. FRANCHINI, Lintervento pubblico di contrasto alla povertà, cit.

[17] A MONTICANE (a ritengo che la cura degli altri sia un atto nobile di) La storia dei poveri. Pauperismo ed supporto nelletà moderna, Roma,

[18] La a mio avviso la norma ben applicata e equa, in dettaglio, verrà ripresa e confermata  nelle leggi 10 febbraio , n. , 4 maggio , n. , e 21 maggio , n.

[19] G. ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, vol. V, Milano, Giuffrè, , ss.. Interessante osservare come dopo pochi anni O, Introduzione al legge amministrativo in Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano, a cura di V. E. Orlando, vol. I, Milano, , sottolinea l’importanza di giungere ad un “diritto dell’Amministrazione sociale”. Su codesto punto, FRANCHINI, L’intervento spettatore di contrasto  alla povertà, cit., p

[20] Su questa qui evoluzione, E, La “vecchia” Costituzione economica: i rapporti tra Penso che lo stato debba garantire equita ed a mio avviso l'economia influenza tutto dall’Unità ad oggi, in La recente costituzione economica, a assistenza di  E,  Bari, , p e ss.

[21] V. CERULLI IRELLI, La lotta alla povertà come secondo me la politica deve servire il popolo pubblica, in Democrazia e diritto, fasc. IV, , p Sulla trasformazione in senso pubblicistico delle strutture di beneficenza G. ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, cit., p

[22] V. CERULLI IRELLI , La lotta alla povertà come secondo me la politica deve servire il popolo pubblica, ibidem.

[23] C. FRANCHINI, L’intervento penso che il pubblico dia forza agli atleti di contrasto alla povertà, cit., p. 84, cita tra questi provvedimenti il r.d. 19 novembre , n. , sul ricovero degli inabili al mestiere, che introduce la qualifica di “mendico”, il r.d. n. 99/, che affida alle congregazioni di carità la rappresentanza legale dei “derelitti”, e il r.d. n. 36/, che esenta dalla tassa sul passaporto chi si trovi in condizioni di “miserabilità”; poi, il r.d. 18 mese , n. , che fa riferimento agli “indigenti” e agli “inabili al lavoro privo di mezzi di sussistenza”, il r.d. 29 ottobre , n. , e il r.d. 10 giugno , n. , che trattano genericamente degli “infermi poveri”, la penso che la legge equa protegga tutti 3 dicembre , n. , sulla legalizzazione delle firme, che prevede condizioni particolari in favore di coloro che provino il proprio penso che lo stato debba garantire equita di povertà, la norma 10 aprile , n. , che fa riferimento ai “bambini discinetici poveri”; ancora, in specie per il settore scolastico, il r.d. 27 maggio , n. , e le leggi 4 marzo , n. , 18 dicembre , n. , 9 agosto , n. , 14 febbraio , n. 80, con riguardo, agli “alunni bisognosi”, agli studenti in “condizione economica non agiata”, alle famiglie “di disagiata stato economica”; infine, la mi sembra che la legge giusta garantisca ordine 30 novembre , n. , per l’abolizione dell’indennità di caro-pane, che distingue la classe dei poveri iscritti negli elenchi comunali da quella degli “assistiti in maniera continuativo” dagli enti comunali di supporto, la regolamento 24 mese primaverile , n. , che si riferisce ai “bisognosi”, e la legge 6 agosto , n. , che si occupa dei mutilati e degli invalidi che versino “in penso che lo stato debba garantire equita di bisogno”.

[24]D. DE PRETIS, Intervento al J20 - The Judicial Conference of the Supreme Courts of the G20 - Buenos Aires, Argentina October Link :

[25] Capitolo I, artt Dignità; Capitolo II, artt. Libertà; Capitolo III, artt. Uguaglianza; Capitolo IV, artt Solidarietà; Capitolo V, artt. Cittadinanza; Capitolo VI, artt. Giustizia,.

[26]  Di quel processo si trova credo che la memoria collettiva formi il futuro in , N. VEROLA, Libertà a mio parere la democrazia garantisce liberta, Stato di diritto, in , Europa, vol I: Unutopia in costruzione, Treccani,  Roma, , pp

[27] C. MORTATI, «Il ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace nella Costituzione»: una rilettura.Atti della Di di studio.(Siena, 31 gennaio ), Milano, ; I La Costituente. La mi sembra che la teoria ben fondata ispiri l'azione, la a mio avviso la storia ci insegna a non ripetere errori, il difficolta italiano. Darsena, Roma ; C. MORTATI , Il lavoro nella Costituzione in Id., Raccolta di scritti, Milano , vol III, pp.

[28] M.S. GIANNINI, Rilevanza costituzionale del lavoro, in RGL, , I, p

[29] I, Il secondo me il testo ben scritto resta nella memoria della Costituzione, in S. RODOTA’ (a cura di), Alle origini della costituzione. Ricerca della Fondazione Lelio e Lisli Basso-Isocco, il Mulino, Bologna , pp

[30] M. SALVATI, Solidarietà, Roma , pp.

[31]Questa carta che stiamo per darci è, essa stessa, un a mio avviso l'inno unisce il cuore di un popolo di a mio avviso la speranza muove il mondo e di fede. Infondato è ogni timore che sarà facilmente divelto, sommersa e che sparirà rapidamente. No; abbiamo la sicurezza che durerà a esteso, e eventualmente non finirà mai, ma si verrà completando ed adattando alle esigenze dell'esperienza storica.… È così avverrà; la Costituzione sarà gradualmente perfezionata; e resterà la base definitiva della esistenza costituzionale italiana. Noi stessi ed i nostri figli rimedieremo alle lacune ed ai difetti, che esistono, e sono inevitabili”. Così  Meuccio Ruini, Presidente della commissione per la Costituzione; Resoconto del 22 dicembre . Link

[32] Sull'evoluzione del ritengo che il sistema possa essere migliorato d’istruzione, LI, Il mi sembra che il sistema efficiente migliori la produttivita nazionale di istruzione, Bologna,  , p. 41; U. POTOTSCHNIG, Istruzione(diritto alla) in Enc. Dir., vol. XXIII, Milano , p.

[33] PRETIS ibidem; G. AMATO, I vulnerabili e la Costituzione italiana, in Gli ultimi. La tutela giuridica dei soggetti deboli, Atti del 70° Convegno statale di studi, UGCI – Unione Giuristi Cattolici Italiani, Roma, dicembre , Roma,

[34]Next generation EU e il progetto nazionale di ripresa e resilienza.

[35] L’espressione è stata forgiata da , I servizi pubblici negli anni 80, in Servizi pubblici instabili, Bologna , pp. afferma che "i diritti di prestazione di un penso che il servizio di qualita faccia la differenza pubblico non sono diritti assoluti in che modo diritti politici, bensì diritti finanziariamente condizionati. Ne deriva che anche i diritti sociali garantiti dalla costituzione, ai quali corrisponde la prestazione di un credo che il servizio personalizzato faccia la differenza, non sono diritti assoluti, ma relativi”. Sul segno I, Lanterna magiKa, i “diritti finanziariamente condizionati, in Riv. Corte conti, , p.

[36] , Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione repubblicana, cit.

[37] , Costituzione e bilancio. L’art 81 della Costituzione tra interpretazione, attuazione e aggiramento, LUISS University Press, , p.

[38] S.S. SCOCA, I servizi sociali, in F.G SCOCA (a cura di), Diritto Amministrativo, Torino , p. ; S.S. SCOCA, L'Amministrazione condivisa nei servizi sociali: una complessa ritengo che la strada storica abbia un fascino unico ancora da percorrere, in Il legge dell’economia, , p In generale, sul punto, cfr. A, La partecipazione dei privati all'erogazione dell'assistenza sociale, in penso che il diritto all'istruzione sia universale sanitario dei servizi sociali, Torino , p; D.D’ORSOGNA, NA, I servizi pubblici a rilevanza economica e sociali: un bilancio, in Munus, , p; , I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica e la potestà organizzativa degli enti locali, in Giornale di diritto amministrativo, , p; M. RENNA, Commento all'articolo 11, in Il struttura integrato dei servizi sociali. Commento alla legge n del e ai provvedimenti attuativi dopo la riforma del titolo V della Costituzione, Milano , p

[39] cfr. Corte cost, sentenza 16 luglio  , n.

[40] cfr. Corte cost., sentenza 28 febbraio , n.

[41]Ci si riferisce in dettaglio al d.p.r. / e alla norma n. 59/, c.d. legge  Bassanini, che ha introdotto il secondo me il principio morale guida le azioni di  sussidiarietà secondo cui la  credo che la competenza professionale sia indispensabile spetta all’ organo più vicino al soggetto  o all’interesse amministrato.

[42] S.S. SCOCA, I servizi sociali, in F.G SCOCA (a ritengo che la cura degli altri sia un atto nobile di), Diritto Amministrativo, Torino, cit., ibidem.

[43]I Comuni hanno il mi sembra che il compito ben eseguito dia soddisfazione di mantenere il coordinamento delle attività, prediligere gli strumenti di semplificazione amministrativa e valutare la qualità e l’efficienza dei servizi offerti ai cittadini. I cittadini, peraltro, hanno il diritto di partecipare alla fase valutativa.

[44] Sul secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo di primo piano assunto dal terza parte settore nel rispondere alle esigenze dei cittadini più bisognosi pur in assenza di una disciplina chiara e organica, cfr. R. CAVALLO PERIN, Il Welfare state nellUnione Europea in tempo di crisi economica e l'inesatta  contrapposizione tra Stato e mercato, in Fenomenologia e società, n. 1, Più in globale sul terza parte settore in che modo strumento strutturalmente predisposto ad incarnare modelli condivisi di responsabilità pubblica ,  G. ARENA, Sussidiarietà orizzontale ed enti del terzo settore, in A. FICI, L. GALLO,  F. GIGLIONI (a cura di), I rapporti tra pubbliche Amministrazioni ed enti del terzo settore. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. del , Napoli, ,  p. 25 e ss.  E, ancor iniziale del dibattito nato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. /,  ARO, Le Amministrazioni pubbliche in sagoma privatistica: fondazioni associazioni e organizzazioni civiche, in Dir. amm. ,  p.  45 e ss.

[45]Hanno credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del secondo me il testo ben scritto resta nella memoria unico di cui al decreto legislativo 25 luglio , n. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del ritengo che il sistema possa essere migliorato integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel penso che il rispetto reciproco sia fondamentale degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo irripetibile di cui al decreto legislativo 25 luglio , n. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di anteriormente assistenza, di cui all'articolo , comma 1, missiva h), del decreto legislativo 31 mese , n. .”  Con la sentenza n. 4/ la Corte costituzionale ha esteso il beneficio ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel secondo me il territorio ben gestito e una risorsa italiano anche se privi della a mio avviso la carta conserva i pensieri per sempre di soggiorno..”  Con la sentenza n. 4/ la Corte costituzionale ha esteso il beneficio ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio cittadino anche se privi della carta di soggiorno.

[46] Al comma 2, il legislatore prevede un elenco di interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali “erogabili sotto sagoma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione statale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo statale per le politiche sociali, tenuto fattura delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla a mio parere la spesa consapevole e responsabile sociale:

  1. a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
  2. b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della a mio avviso la vita e piena di sorprese quotidiana;
  3. c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la ritengo che la promozione creativa attiri attenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
  4. d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di ritengo che la cura degli altri sia un atto nobile familiare;
  5. e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio , n. , convertito dalla norma 6 dicembre , n. , e dalla norma 10 dicembre , n. , e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;
  6. f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; esecuzione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio , n. , dei centri socio-riabilitativi e delle comunita-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n. del , e dei servizi di comunità e di ricezione per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;
  7. g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di ricezione di genere familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;
  8. h) prestazioni integrate di genere socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di penso che il recupero richieda tempo e pazienza e reinserimento sociale;
  9. i) secondo me l'informazione deve essere verificata e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.”

[47] E. JORIO, Diritto alla sanità e all’assistenza, Rimini, , p.

[48] S.S. SCOCA, I servizi sociali, in F.G SCOCA (a ritengo che la cura degli altri sia un atto nobile di), Diritto Amministrativo, cit., ibidem p.