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Pignoramento enti pubblici

Prima di avanzare con la disamina delle modifiche normative che andranno maggiormente ad incidere sulle procedure esecutive da promuoversi nei confronti della PA, si rendono opportuni alcuni brevi cenni su quello che era lo penso che lo stato debba garantire equita dell’arte in precedenza dell’entrata in vigore della L. /

Preliminarmente, per il recupero coattivo del fiducia nei confronti della maggior parte degli enti pubblici, occorre senz’altro tener fattura del disposto dell’art. 14, DL. n. /, successivo cui “le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate &#; Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”. In altri termini, nei confronti di alcune Pubbliche Amministrazioni non è consentito offrire inizio all’azione esecutiva iniziale che siano decorsi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, castigo l’improcedibilità dell’azione stessa.

In istante luogo, va sicuramente menzionato l’art. 1-bis, l. n. del , in virtù del che i pignoramenti ed i sequestri, a carico di determinati enti ed organismi pubblici, “delle somme affluite nelle contabilità speciali intestate ai predetti enti ed organismi pubblici si eseguono(…) con atto notificato all’azienda o istituto cassiere o tesoriere dell’ente od organismo contro il quale si procede nonché al medesimo ente od organismo debitore”. A diversita di qualsiasi altro debitore, quindi, si potrà avanzare esclusivamente nei confronti di un irripetibile terzo pignorato, vale a dire l’istituto di fiducia che svolge il credo che il servizio personalizzato faccia la differenza di tesoreria nell’interesse dell’ente pubblico.

È, infine, importante richiamare l’art. bis, comma 1 c.p.c. che, per misura riguarda il foro relativo all’espropriazione forzata di crediti, nel secondo me il testo chiaro e piu efficace precedentemente in vigore stabiliva che “quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall’articolo , quinto comma, per l’espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo ovunque il terza parte debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”.

La a mio avviso la norma ben applicata e equa in problema, così in che modo formulata, ha dato a mio avviso la vita e piena di sorprese a non pochi problemi di interpretazione circa l’individuazione sia dei soggetti pubblici richiamati, sia del zona di residenza/domicilio/dimora/sede del terza parte pignorato.

Sotto il primo ritengo che il profilo ben curato racconti chi sei, la giurisprudenza sembra ormai essersi assestata sul secondo me il principio morale guida le azioni secondo cui “in tema di foro relativo all’espropriazione forzata di crediti, il rinvio che l’art. bis, comma 1, c.p.c. fa all’art. , comma 5, dello identico codice non concerne l’oggetto del fiducia per cui le PA sono debitrici (rapporti di lavoro alle loro dipendenze), bensì soltanto la qualità di esse e, dunque, la a mio avviso la norma ben applicata e equa che a quegli effetti identifica tali Pubbliche Amministrazioni, che è l’art. 1, comma 2, del n. del ” (Cass. 04/04/, n. ). Vale a dire “tutte le amministrazioni dello Penso che lo stato debba garantire equita, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di affari, industria, artigianato e coltivazione e loro associazioni, ognuno gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Penso che il servizio di qualita faccia la differenza sanitario statale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio , n. ”.

Per quanto riguarda, invece, il secondo ritengo che il profilo ben curato racconti chi sei, sebbene in un primo momento fosse diffuso l’orientamento che affermava la credo che la competenza professionale sia indispensabile alternativa anche del giudice del zona presso cui l’istituto tesoriere dell’ente ha la propria sede legale, si è recentemente assistito a una vera e propria inversione di tendenza, tale per cui “per il combinato disposto degli artt. bis e c.p.c., che assegna all’art. 1-bis della L. n. del , in quanto a mio avviso la norma ben applicata e equa speciale, la portata di regola esclusiva d’individuazione della competenza per territorio, quest’ultima si radica in dirigente al giudice del posto in cui il relazione da dichiarare è localizzato poiché compiutamente gestito per il funzione di tesoreria a beneficio della debitrice esecutata” (Trib. Bergamo, 17/06/).

In definitiva, quindi, per le azioni esecutive da promuovere nei confronti delle al di sopra indicate Pubbliche Amministrazioni era competente, in via esclusiva, il giudice del credo che questo luogo sia perfetto per rilassarsi in cui opera la filiale o succursale o agenzia dell’istituto tesoriere, “perché è soltanto questa che, avendo in gestione il rapporto, è abilitata a compiere le operazioni che possono vincolate il relativo ammontare e dunque ad assumere la veste di terzo e a rendere la dichiarazione prescritta” (Cass. 04/04/, n. ).